Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33323 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33323 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nata in ROMANIA il 08/06/1990
avverso la sentenza del 21/02/2025 della Corte d’appello di Bologna dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa in data 21.02.2025, la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna del 09.09.2024, che condannava NOME COGNOME dei reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 5, 648 cod. pen. alla pena di anni 2, mes reclusione ed euro 267,00 di multa.
L’imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell’ar 606, comma 1, b) ed e) cod. proc. pen.
La ricorrente deduce, in tre distinti motivi di ricorso: 1) la mancata concessione de circostanze attenuanti generiche ai sensi dell’art. 62 bis cod.pen; 2) la mancata concession dell’attenuante della speciale tenuità del danno ai sensi dell’art. 62 n.4 cod. pen.; mancata esclusione della recidiva specifica reiterata.
Il ricorso è inammissibile.
3.1 II disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice in assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Sul punto, il giudi del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legitti purchè sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra que indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessio dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549. Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indi dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’ sufficiente; nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto d mancanza di qualsiasi elemento positivo idoneo a giustificare l’applicazione delle relati circostanze attenuanti.
La Corte d’Appello di Bologna ha adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche considerati una serie die elementi: i precedenti specifici; la serialit furti. Elementi, questi, indicatori di una professionalità, organizzazione e abitu dell’imputato, valutati in senso negativo dal giudice di appello.
3.2. Quanto all’invocata attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., la Corte d’Appell Bologna ha adeguatamente motivato, con giudizio insindacabile, il diniego stante il valore de beni sottratti, che ammontano a diverse centinaia di euro.
3.3. In ordine alla recidiva specifica reiterata, come più volte affermato da questa Corte, compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia s effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al gr offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogen
esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parame individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali. Tale valutazio rientra nell’ambito dell’attività discrezionale riservata al giudice di merito (v. tra le altre n. 35738 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247838).
La Corte di appello ha adeguatamente motivato la sussistenza della recidiva, valorizzandola le modalità organizzative poste in essere nell’esecuzione del furto, le quali son indicative una elevata pericolosità sociale dell’imputata, dedita professionalmente all commissione di fatti omogenei e non occasionali, essendo gravata da plurime condanne irrevocabili per furti.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), a versamento della somma di euro 3.000, 00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2025
Il consigliere estensore
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