Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Pesano di Più della Difesa
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del sindacato di legittimità sulla decisione del giudice di merito di escluderle, soprattutto in presenza di un significativo curriculum criminale dell’imputato.
Il Caso in Esame: Ricorso contro il Diniego delle Attenuanti
Un imputato presentava ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato il diniego delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la Corte territoriale avesse errato nel non concedere tale beneficio, lamentando una decisione ingiusta basata su mere doglianze in punto di fatto.
L’argomento difensivo si concentrava su un presunto atteggiamento collaborativo dell’imputato. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già chiarito che il rinvenimento di un’arma clandestina non era avvenuto grazie alla collaborazione del ricorrente, bensì come risultato di attività di intercettazione disposte dagli inquirenti. A questo si aggiungeva un dato di notevole peso: l’esistenza di numerosi e specifici precedenti penali a carico dell’imputato.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche secondo la Cassazione
La Suprema Corte, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha ribadito principi consolidati in materia. La concessione o l’esclusione delle attenuanti generiche rientra in un giudizio di fatto, di competenza esclusiva del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità, a condizione che sia sorretta da una motivazione non contraddittoria e priva di vizi logici.
Il Peso Decisivo dei Precedenti Penali
Il giudice di merito ha il potere di considerare preponderanti, ai fini della decisione, gli elementi indicati nell’art. 133 del codice penale, tra cui i precedenti penali. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il richiamo ai numerosi precedenti dell’imputato fosse una motivazione più che sufficiente per escludere il beneficio. Questo dimostra come il passato criminale di un soggetto possa legittimamente orientare il giudice verso un maggior rigore sanzionatorio.
L’Irrilevanza della Presunta Collaborazione
La Cassazione ha inoltre sottolineato come la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’Appello fosse logica e coerente. L’idea di una collaborazione dell’imputato era stata smentita dalle prove processuali (le intercettazioni), rendendo l’argomento difensivo infondato. Il giudice non è tenuto a valorizzare elementi positivi quando questi sono superati da fattori negativi di maggior peso, come una conclamata e persistente inclinazione a delinquere.
Le motivazioni della decisione
La Corte di Cassazione ha stabilito che le censure mosse dal ricorrente erano inammissibili perché si traducevano in una richiesta di rivalutazione del merito dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. Il giudice d’appello aveva fornito una motivazione adeguata, logica e priva di vizi giuridici per negare le attenuanti generiche, basandosi su due pilastri: l’assenza di un reale atteggiamento collaborativo e la presenza di un significativo carico di precedenti penali. La decisione della Corte d’Appello è stata quindi ritenuta corretta e non sindacabile.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è una prerogativa quasi assoluta dei giudici di merito. La Corte di Cassazione interviene solo in caso di vizi macroscopici nella motivazione, come illogicità o contraddittorietà. Per la difesa, ciò significa che non è sufficiente appellarsi a singoli elementi potenzialmente positivi; è necessario affrontare e, se possibile, neutralizzare gli elementi negativi (come i precedenti penali) che il giudice può legittimamente considerare decisivi per giustificare un trattamento sanzionatorio più severo. Il ricorso inammissibile comporta, inoltre, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Un giudice può negare le attenuanti generiche basandosi solo sui precedenti penali dell’imputato?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, il giudice di merito può ritenere sufficiente il richiamo ai numerosi precedenti penali dell’imputato per escludere la concessione delle attenuanti generiche, in quanto tale elemento è rilevante ai sensi dell’art. 133 del codice penale.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione di un giudice sulla concessione delle attenuanti generiche?
No, la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione è contraddittoria, illogica o giuridicamente errata, ma non può riesaminare i fatti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2587 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2587 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVOLA il 04/07/1987
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME nel quale il difensore si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, oltre ad essere inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da motivazione scevra da vizi logici e giuridici.
Invero, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Cass. Sez. 5, sentenza n. 43952 del 13/04/2017; nella specie la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato).
Ebbene, rilevato che la Corte d’Appello di Catania ha escluso il riconoscimento del beneficio de quo non solo perché il rinvenimento dell’arma, tra l’altro clandestina, è avvenuto grazie alle disposte intercettazioni e non, come sostenuto dalla difesa, dall’atteggiamento collaborativo del ricorrente, ma anche in considerazione dell’esistenza di numerosi precedenti penali specifici in capo a NOME.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un’ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.