Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 45729 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 45729 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso c COGNOME endo
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 12/5/2022, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale dello stesso capoluogo a carico di NOME per il reato di cui all’articolo comma 1, d.P.R. 309/90.
Era contestato all’imputato di avere occultato all’interno di uno scantinato di sua pertinenza grammi 297,7 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, oltre a materiale idoneo per il confezionamento in dosi della sostanza.
Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un motivo unico di ricorso, contenente diverse doglianze.
I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis cod. pen., 240, 240-bis cod. pen., 85-bis e 86 d.P.R. 309/90
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla ritenuta confiscabilità del danaro in sequestro.
La Corte d’appello adduce una giustificazione erronea in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, affermando che la semplice ammissione di responsabilità di fatti graniticamente provati, non corredata da elementi ulteriori e diversi, non è idonea a consentire un positivo giudizio ai fini della diminuzione della pena. All’unisono i giudici merito hanno postulato l’irrilevanza e la non significatività dell’ammissione di responsabilità proveniente dall’imputato, stante l’evidenza incontestabile delle prove raccolte. Si tratta di argomentazione illogica. La Corte di merito ha trascurato di considerare una serie di ulteriori elementi positivi che avrebbero imposto la concessione del beneficio (incensuratezza dell’imputato, assenza di ulteriori pendenze giudiziali, !situazioni patologiche personali, regolarità di posizione di soggiorno, titolarità di un reddi stabilità di riferimenti economici e parentali). L’ammissione di responsabilità doveva essere valutata, quindi, unitamente a tutti gli ulteriori positi elementi prospettati dalla difesa.
Del tutto apodittica è la giustificazione a supporto della disposta confisca della modesta somma di danaro (euro 980,00) in possesso
dell’imputato, il quale svolge attività lavorativa. Essendo egli in attesa conseguire la regolarizzazione nello Stato italiano non poteva effettuare deposito di tale somma, non essedo titolare di rapporti bancari.
Deve essere censurato anche il giudizio che inerisce alla ritenuta pericolosità dell’imputato, che ha determinato l’espulsione dal territorio dello Stato. Le circostanze indicate in motivazione sono aspecifiche. Le modalità del fatto sono tipiche delle più comuni attività criminose in materia d stupefacenti, ontologicamente inidonee a sorreggere un giudizio di pericolosità sociale effettiva ed attuale.
2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile. In tema di concessione delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione offerta dalla Corte territoriale soddisfa i criteri ermeneuti stabiliti in questa sede. Per consolidato orientamento della Corte di legittimità, ai fini della concessione del beneficio, non è richiesto che giudice prenda in considerazione tutti i criteri elencati nell’art. 133 cod. pen essendo invece sufficiente il richiamo anche soltanto ad uno o alcuni di essi ritenuti di preponderante valenza rispetto agli altri (cfr., ex multis, Sez. n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549: «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalen ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente»; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la “ratio” della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità»). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Deve precisarsi come la Corte distrettuale non abbia fatto solo riferimento al contenuto delle ammissioni del ricorrente, ma abbia anche rimarcato, ai fini del diniego del beneficio, la gravità del fatto, desunta quantitativo rilevante di sostanza detenuta e dalle modalità della condotta, suscettibili di rivelare la professionalità dell’agire illecito del ricorrente,
Gli ulteriori motivi di doglianza sono reiterativi di questioni g adeguatamente vagliate dai giudici e disattese con congrua motivazione.
La somma di danaro di cui era in possesso il ricorrente è stata confiscata ai sensi dell’art. 85-bis d.P.R. 309/90.
Per la formulazione del giudizio posto a fondamento della confisca ex art. 240-bis cod. pen., richiamato dall’art. 85-bis d.P.R. 309/90, è sufficient che il giudice dia conto della esistenza di una sproporzione tra il danaro e i beni posseduti dal reo ed il reddito percepito.
In motivazione la Corte di appello ha fatto preciso riferimento a tale sproporzione (si veda pag. 12 della sentenza:”Ie somme percepite non sarebbero state sufficienti, contemporaneamente, a saldare due affitti quello dell’abitazione condivisa con il NOME e quella della cantina – e provvedere alle proprie necessità quotidiane. Ne consegue che le somme rinvenute sono sproporzionate ai redditi dell’imputato”), giungendo alla logica conclusione della provenienza illecita delle somme rinvenute.
Il ricorso non si confronta con le puntuali argomentazioni offerte in sentenza.
Quanto COGNOME all’ordine COGNOME di COGNOME espulsione, COGNOME deve COGNOME osservarsi COGNOME come COGNOME il provvedimento gravato motivi in modo esaustivo con riferimento all’aspetto dell’attualità e della consistenza della pericolosità del soggetto, mettendo in rilievo, attraverso la considerazione delle modalità della condotta, il fatto ch l’attività ilecita a cui era dedito il ricorrente in materia di stupefacenti ben avviata e in progressione: si evidenzia in proposito che, nel telefono cellulare del ricorrente, è stata rinvenuta una fotografia contenente nomi e cifre di una rudimentale contabilità.
I rilievi difensivi tesi a contestare le considerazioni rassegnate i sentenza si appalesano del tutto generici e inidorei a disarticolare il ragionamento svolto nel giudizio di merito.
Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In Roma, così deciso il 26 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente