Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23797 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23797 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 624, 61 n. 11 cod. pen.
Rilevato che il ricorrente lamenta:
1.Erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza di una fonte di prova attendibile a carico dell’imputato, insufficienza e contraddittorietà della motivazione posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato.
2.Erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Mancanza di motivazione circa il rigetto della chiesta del AVV_NOTAIO Generale di applicazione dell’istituto di cui all’art. 131 bis cod. pen.
Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argonnentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza (cfr. pag. 6 della motivazione, in cui la corte d’appello, in risposta alle doglianz difensive sul punto, si è soffermata attentamente sull’attendibilità della testimonianza della persona offesa, giungendo alla logica conclusione che il suo contenuto non è distonico con quanto dichiarato dal AVV_NOTAIO).
Considerato che la sentenza è sorretta da conferente motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito fondato il diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla mancanza di segnali di resipiscenza da parte dell’imputato e sull’assenza di positivi elementi di valutazione (cfr. Sez. 2 , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02:”Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente.).
Considerato che, ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedente condanna per reato poi estinto può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, dal commettere ulteriori reati (cfr. Sez. 4, n. 41291 del 11/09/2019, Pagani, Rv. 277355): nel caso di specie il ricorrente ha già riportato due precedenti condanne per reati dichiarati estinti.
Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che la richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. è stata del tutto genericamente formulata nelle conclusioni scritte del P.G. e che dal complesso argomentativo offerto in motivazione dalla Corte d’appello, in particolare dalla mancata concessione delle attenuanti generiche, si evincono elementi dai quali è possibile desumere che il fatto non sia stato considerato di particolare tenuità (cfr. Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Rv. 254107:”Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le
deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
Il Consigliere estensore