Attenuanti Generiche: Non un Diritto Automatico ma una Conquista da Provare
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del processo penale, capace di incidere significativamente sull’entità della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la loro concessione non è un diritto automatico che scaturisce dalla semplice assenza di elementi negativi a carico dell’imputato. Al contrario, è necessario dimostrare la presenza di elementi di segno positivo. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte di Appello a sette mesi di reclusione e 1.500 euro di ammenda per un reato riqualificato ai sensi della normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), decideva di presentare ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza era la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il ricorrente lamentava che il giudice di secondo grado avesse errato nel negargli il beneficio, ma la sua contestazione si rivelava generica e priva di argomentazioni specifiche a sostegno della sua tesi.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato, che la Corte ha voluto riaffermare con chiarezza.
La Concessione delle Attenuanti Generiche Richiede Elementi Positivi
Il punto centrale della decisione riguarda la natura delle attenuanti generiche. La Cassazione spiega che il loro riconoscimento non è un atto dovuto in assenza di elementi negativi (come precedenti penali gravi o una condotta processuale scorretta). Al contrario, il giudice deve basare la sua valutazione su elementi di segno positivo, che devono essere concretamente evidenziati e provati.
Questi elementi possono riguardare la personalità del soggetto, la sua condotta post-reato, il suo comportamento processuale o altre circostanze che inducano a ritenere la pena standard eccessivamente severa per il caso specifico.
Le Motivazioni
La Corte ha osservato che il giudice di merito aveva legittimamente negato le attenuanti proprio a causa dell’assenza di tali elementi positivi. Inoltre, ha sottolineato come lo stesso ricorrente, nel suo atto di impugnazione, si fosse limitato a enunciare la violazione di legge e il vizio di motivazione in modo del tutto astratto, senza fornire alcuna argomentazione concreta. In pratica, non aveva indicato quali fossero gli elementi positivi che la Corte d’Appello avrebbe dovuto considerare.
Un ricorso così formulato, privo di un sostegno argomentativo, non può che essere dichiarato inammissibile. La Cassazione non può, infatti, sostituirsi al ricorrente nella ricerca di elementi a suo favore, ma deve limitarsi a valutare la correttezza giuridica della decisione impugnata sulla base dei motivi specificamente dedotti.
Le Conclusioni
Questa pronuncia offre un’importante lezione pratica: chi intende ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche ha l’onere di allegare e dimostrare attivamente l’esistenza di circostanze positive meritevoli di valutazione. Non è sufficiente avere una ‘fedina penale pulita’ o sperare nella benevolenza del giudice. È indispensabile costruire una difesa che metta in luce tutti gli aspetti favorevoli, sia personali che legati al fatto, per giustificare una riduzione della pena. Un ricorso che si limiti a una sterile lamentela, senza specificare i punti di debolezza della sentenza impugnata, è destinato a fallire, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni.
È sufficiente l’assenza di elementi negativi per ottenere le attenuanti generiche?
No, secondo la Corte di Cassazione l’applicazione delle attenuanti generiche non è un diritto conseguente alla sola assenza di elementi negativi che connotano la personalità del soggetto, ma richiede la presenza di elementi di segno positivo.
Cosa deve fare chi ricorre contro il diniego delle attenuanti generiche?
Chi ricorre deve specificamente indicare quali elementi positivi il giudice di merito avrebbe omesso di valutare. Non è sufficiente enunciare in modo astratto una violazione di legge o un vizio di motivazione, ma è necessario fornire un’argomentazione a sostegno del proprio ricorso.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte nel caso specifico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7284 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7284 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FOTI NOME nato a SIRACUSA il 08/12/1984
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Cort di appello, riqualificato il fatto ai sensi dell’art.73, comma 5, d.P.R.309/1990 ed esclu recidiva reiterata, lo ha condannato alla pena di sette mesi di reclusione e dell’ammenda di eur 1500,00, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice in quanto l’applicazione delle circostanze attenuan generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti l personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenz legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 – 01; conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha rilevato l’assenza di elementi positivi, peraltro, neppure evidenziati dal ricorrent ricorso, nel quale l’asserto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di moti è soltanto enunciato senza alcuna argomentazione a sostegno.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17/01/2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente