Attenuanti generiche: inammissibilità del ricorso
Il tema delle attenuanti generiche rappresenta uno dei pilastri della difesa penale, ma la loro applicazione richiede una rigorosa analisi dei precedenti gradi di giudizio. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso in cui il ricorrente lamentava un difetto di motivazione proprio in merito alla mancata concessione di tali benefici di legge.
L’ordinanza in esame chiarisce come l’impugnazione debba basarsi su presupposti reali e non su interpretazioni errate dello storico processuale. Quando le circostanze favorevoli sono già state integrate nella pena, ogni ulteriore contestazione risulta priva di efficacia giuridica.
Il caso delle attenuanti generiche già concesse
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello. La difesa sosteneva che i giudici di secondo grado non avessero adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche. Tuttavia, l’analisi degli atti ha rivelato una realtà differente: il beneficio era già stato riconosciuto dal giudice di primo grado.
Questa discrepanza tra la realtà processuale e i motivi di ricorso ha portato la Suprema Corte a dichiarare l’inammissibilità dell’istanza. Non è possibile, infatti, invocare un vizio di motivazione per la mancata applicazione di un istituto che è già stato effettivamente applicato a favore dell’imputato.
Limiti del ricorso per Cassazione
Il giudizio di legittimità non permette di riaprire il merito della questione, ma serve a verificare che la legge sia stata applicata correttamente. Se il ricorrente propone motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati, il ricorso viene rigettato senza entrare nel merito delle questioni sollevate.
In questo contesto, la precisione tecnica nella redazione dei motivi di ricorso è essenziale. Lamentare l’assenza di un beneficio già ottenuto dimostra una carenza di interesse ad agire o, peggio, una scarsa analisi della sentenza impugnata.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione sulla constatazione oggettiva che il ricorso riposava su motivi non consentiti dalla legge. Il difetto di motivazione rivendicato dalla difesa riguardava un elemento (le attenuanti generiche) che risultava già riconosciuto fin dalla sentenza di primo grado, come confermato dalla stessa decisione gravata.
Il Collegio ha dunque rilevato che l’impugnazione non presentava i requisiti minimi per essere esaminata, portando alla declaratoria di inammissibilità. Tale esito comporta automaticamente l’applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede sanzioni pecuniarie per chi propone ricorsi infondati.
Le conclusioni
La decisione della Suprema Corte ribadisce la necessità di un controllo meticoloso dei provvedimenti giudiziari prima di procedere con un ricorso in Cassazione. L’inammissibilità non solo preclude la revisione della pena, ma aggrava la posizione economica del ricorrente attraverso la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
In definitiva, il riconoscimento delle attenuanti generiche deve essere verificato lungo tutta la catena dei gradi di giudizio per evitare azioni legali superflue e costose. La chiarezza della motivazione del giudice di merito resta il punto di riferimento per ogni successiva strategia difensiva.
Cosa accade se si richiede in Cassazione un’attenuante già ottenuta?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché il motivo di doglianza è privo di fondamento logico e giuridico, non essendoci un danno reale da riparare.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, di una somma tra i mille e i tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
È possibile contestare la motivazione sulle attenuanti in Cassazione?
Sì, ma solo se il giudice di merito ha omesso di motivare il diniego o ha fornito una spiegazione manifestamente illogica o contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1778 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1778 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a VILLARICCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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!elio i’ ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf earninati gli atti e i! provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legg :: eoitttmità, perché rivendica un difetto di motivazione in ordine alle ragioni di ma dpplirdzione delle attenuanti generiche che per contro risultano già riconosciute dalla senten o gr . acio come evidenziato dalla stessa decisione gravata
Hevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co CC per,.
P.Q.M.
..-Ci ars inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes pro,t – ciial: e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022.