Attenuanti Generiche: Quando la Cassazione Conferma il Diniego
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini del proprio sindacato su tale valutazione, chiarendo i criteri che il giudice di merito deve seguire. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, una decisione che egli riteneva ingiusta e immotivata. La questione è quindi giunta all’esame della Suprema Corte di Cassazione, chiamata a valutare non il fatto in sé, ma la correttezza giuridica e la logicità della decisione impugnata.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la valutazione circa la concessione o il diniego delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto che rientra nell’ampia discrezionalità del giudice di merito.
Il sindacato della Corte di Cassazione, pertanto, è limitato alla verifica che la motivazione fornita dal giudice di grado inferiore sia esente da vizi logici evidenti. Non è un riesame completo delle prove, ma un controllo sulla coerenza e sulla congruità del ragionamento che ha portato alla decisione.
Le Motivazioni
Nel motivare la propria decisione, la Suprema Corte ha chiarito un punto fondamentale. Il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o emergente dagli atti processuali.
È invece sufficiente che egli faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque più rilevanti per la sua valutazione. Una volta che il giudice ha esposto un percorso argomentativo logico e coerente basato su tali elementi, tutti gli altri aspetti, anche se non menzionati esplicitamente, devono considerarsi implicitamente superati o disattesi. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse priva di illogicità manifeste, rendendo così il ricorso inattaccabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma la linea rigorosa della Cassazione in materia di attenuanti generiche. La decisione del giudice di merito è sovrana, a patto che sia sorretta da una motivazione non palesemente illogica. Questo significa che, per ottenere una riforma della decisione sul punto, non basta lamentare una mancata valutazione di alcuni elementi a favore, ma è necessario dimostrare un vero e proprio vizio logico nel ragionamento del giudice. A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può riconsiderare i fatti per concedere le attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non riesamina i fatti. Il suo ruolo è limitato a controllare che la motivazione della decisione del giudice precedente sia logica e non presenti vizi giuridici. La valutazione nel merito spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Il giudice è obbligato a menzionare tutti gli elementi a favore dell’imputato quando nega le attenuanti generiche?
No, non è obbligato. Secondo la Corte, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione basandosi sugli elementi che considera più rilevanti e decisivi, anche se ciò significa non menzionare esplicitamente altri fattori favorevoli all’imputato.
Qual è stato l’esito finale del ricorso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la decisione della Corte d’Appello è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43732 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43732 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle c attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in presenza (si vedan e 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, il Col dare seguito al principio affermato da questa Corte,, secondo cui non è necessario ch di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generich considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilev ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevant disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2023
Il Co glitre estensore
Il Presidente f