Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25930 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25930 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della Corte di assise di appello di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto i . rigetto del ricorso.
Udite le conclusioni della difesa, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento de motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di assise di appello di Catania ha parzialmente riformato la condanna, pronunciata dal Giudice per le indagift preliminari del Tribunale in sede, in data 24 marzo 2022, emessa tra gli alti . ) anche nei confronti dell’odierno ricorrente, per il quale ha NOMEto, invece, la pena irrogata in relazione al reato di cui al capo 2 della rubrica, di anni quattro mesi otto di reclusione ed euro 140.000 di multa (artt. 81 comma secondo, 110 cod. pen., 12, comma 3, lett. a), b) d), 3-bis, 3-ter lett. b) d. Igs. n. 286 del 1988, art. 4 legge n. 146 del 2006, perché con più azioni esecutive dei medesimo disegno criminoso e in concorso con altri, ciascuno con il proprio ruolo indicato al capo 1, nonché con altri soggetti non identificati, operanti sia in Italia che in Stati esteri, con i componenti degli equipaggi delle imbarcazioni, di volta in volta impiegate per il trasferimento in Italia di migranti clandestini e degl autisti degli automezzi di volta in volta impiegati per trasferire i clandestini olt il confine Italia al fine di farne profitto anche indiretto – dopo NOME contattato persone interessate a fare ingresso illegalmente, via mare, in Italia e pattuito pagamento di un prezzo per ogni fase del viaggio incluso l’eventuale trasferimento dall’Italia ad altro paese europeo concorrendo ad organizzare tutte le fasi del successivo trasferimento prima verso l’Italia poi verso la Francia o altr paesi dell’unione europea utilizzando all’uopo diversi strumenti quali automezz’ per il trasporto dei migranti, immobili dove allocarli – promuovevano, organizzavano, comunque, dirigevano, in violazione della TU Imm. il trasporto dei predetti cittadini stranieri sia verso il territorio dello Stato sia verso territ di altri Stati europei, fornendo falsa documentazione come residenze, contratti d’ lavoro o altra idonea a ottenere il permesso di soggiorno, lo status di rifugiato, documentazione poi utilizzata anche per recarsi in modo legale in altri paesi europei, così compiendo atti idonei diretti a favorire l’ingresso illegale in Itali degli stessi cittadini stranieri e a favorirne la successiva permanenza o, comunque, l’ingresso in altri paesi della Unione europea, con le aggravanti di NOME favorito l’ingresso illegale nel territorio dello Stato, o anche altro Stato europeo principalmente la Francia di più di cinque persone, di NOME commesso ii fatto il numero superiore a tre persone, utilizzando documenti contraffatti o comunque illegalmente detenuti nonché per NOME commesso il fatto con il contributo prestato, per la commissione del delitto, da un gruppo criminale organizzato impegnato in attività delittuose in Italia, Turchia, Grecia, Ucraina, Iraq, Afghanistan e altri stati). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.L’imputato propone tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite de difensore, AVV_NOTAIO, affidandosi a tre motivi di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.11 primo motivo denuncia vizio di motivazione.
La pronuncia, nella parte motiva, nega la necessità di un accertamento sullo status di clandestino delle persone il cui ingresso in Italia sarebbe stato favorito dall’odierno ricorrente (cfr. p. 59 della sentenza di secondo grado ove si afferma che non risulta necessario, alla luce dei dati emersi, l’effettivo accertamento della provenienza dei migranti dei quali il ricorrente avrebbe favorito l’ingresso).
Si rileva che i dati emersi, ai quali la Corte di appello si riferisce, afferiscono a presunti pagamenti di alcuni soggetti mai identificati che avrebbero elargito, in alcuni episodi circoscritti, in circostanze mai chiarite, ad altri coimputati, divers dall’odierno ricorrente, per raggiungere la Francia (e non per permanere nel nostro paese) o per fare il loro ingresso in Italia, frangente spazio-temporale rispetto al quale, secondo il ricorrente, dovrebbe essere verificato lo status delle persone migranti che l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe favorito ad entrare o permanere in Italia. Senza lo status di clandestino o irregolare dei migranti entrati in Italia, infatti, non sarebbe possibile configurare la fattispecie di reato contestata.
A parere del ricorrente, non sono state fatte verifiche circa la provenienza dei soggetti individuati agli atti; nessun elemento istruttorio fornisce chiarimenti sia rispetto allo status delle persone migranti con le quali l’imputato si è relazionato, sia rispetto alle modalità del loro ingresso in Italia.
Non vi è, infatti, alcun accertamento che attesti l’ingresso irregolare, lo stato di clandestinità delle persone che hanno beneficiato dei rapporti con l’odierno ricorrente. Il contributo dell’imputato, comunque mai accertato, sarebbe stato quello di agevolare il mero spostamento all’interno del nostro paese, con riferimento a persone in realtà, mai compiutamente identificate.
Lo status di clandestino e comunque di cittadino irregolare è presupposto imprescindibile per la configurabilità della fattispecie in esame.
2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e violazione d , legge.
La motivazione si limita a riprodurre, senza alcuna autonoma valutazione, l’impianto accusatorio privo di riscontri istruttori e non fornisce autonomi elementi di giudizio in ordine alla reale specificità della prova della colpevolezza.
La Corte di assise di appello assume che il materiale probatorio è idoneo all’affermazione di responsabilità dell’imputato avendo questi, in diverse occasioni, fornito assistenza in favore di soggetti, sbarcati a Bari, intenzionati a raggiungere Ventimiglia, transitando per Milano.
Tale affermazione sarebbe contraddittoria rispetto agli elementi istruttori indicati in sentenza; in particolare si evidenzia che i presunti atti da cw
desumere la certa responsabilità dell’imputato si riferiscono, quanto al primo episodio del 12 novembre 2019, a due captazioni n. 605 e 600 inter alíos.
Nel corso delle conversazioni intercorse tra il coimputato COGNOME e un migrante di origine curda si fa riferimento a un soggetto, definito COGNOME, quale acquirente dei biglietti del treno utili a quest’ultimo per raggiungere Milano senza ulteriori indiz , o elementi che ne determinassero con precisione l’identità.
Anche nell’intercettazione n. 505 del 12 novembre 2019 si cita Aso, ma soltanto quando il coimputato COGNOME mostra di non assecondare la richiesta del migrante di viaggiare con un treno di alta velocità.
Il riferimento all’acquisto dei biglietti da parte di Aso, nel caso di specie, secondo il ricorrente è un mero espediente per non soddisfare la richiesta del soggetto, come riconosciuto dal Giudice per le indagini preliminari nell’ordinanza cautelare (cfr. p. 42).
Nella intercettazione n. 620 del 13 novembre 2019, il riferimento all’odierno ricorrente è circoscritto all’affermazione del computato COGNOME che, di fronte alle lamentele del suo interlocutore, rimasto non identificato, a causa del fallimento del viaggio per il prezzo pagato, si limitava ad affermare che conosceva una persona di nome COGNOME che aveva aiutato i migranti per ricevere danaro.
Dunque, la condanna rispetto all’episodio del 12 novembre 2019 si fonda sul contenuto di captazioni (n. 605 e 620) che hanno, invero, significato contraddittorio, insufficiente e, anzi, addirittura scriminante come si è visto dal contenuto della conversazione n. 620 del giorno 13 novembre 20219.
Con riferimento all’episodio del 14 novembre 2019, la sentenza afferma che la collaborazione dell’imputato COGNOME nell’attività di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina viene comprovata dalla condotta del NOME il quale lo coinvolge nella vicenda, fornendo al migrante l’utenza intestata in uso ad NOME.
Si tratta di affermazione contrastata dal fatto che il ricorrente non compare in alcuna delle conversazioni captate.
La responsabilità dell’imputato deriverebbe dal fatto che NOME avrebbe fornito il numero di Aso ai migranti ma non vi è prova di un effettivo contatto tra i migranti e l’Aso, così come non esiste alcuna prova che quest’ultimo abbia fornito un contributo per la permanenza in Italia di queste persone.
Con riferimento al terzo episodio in contestazione, che si sarebbe verificato in pari data, cioè il 14 novembre 2019, e che riguarderebbe il transito di alcuni migranti da Milano, sotto la direzione del computato COGNOME, si evidenzia la contraddittorietà della motivazione dove, a p. 61, riporta che, alla luce delle emergenze, è provato l’apporto causale di COGNOME all’attività di trasporto illecito di migranti organizzato da COGNOME.
I contatti intercorrenti tra i due, come risulta dal controllo dei tabulat telefonici da cui emergeva una telefonata in uscita dall’utenza intestata all’RAGIONE_SOCIALE
rivolta al predetto NOME non è elemento sufficiente a ritenere la responsabilità dell’imputato perché il contenuto di questa conversazione non è stato captato.
In riferimento all’episodio del 16 dicembre 2019, la sentenza impugnata ipotizza un’ultima collaborazione tra NOME ed NOME, al fine di favorire il transito di un migrante, identificato con il nome di NOME.
In questa circostanza si fa riferimento a un contatto diretto, tra l’imputato e lo stesso COGNOME al progr. n. 37, in cui i due interlocutori si sarebbero organizzati per un successivo incontro presso la stazione di Milano.
Tuttavia, si è trascurato che dai progressivi n. 52 e 55 emerge l’invito dell’odierno ricorrente al suo interlocutore di recarsi presso gli uffici della Polfe dove si sarebbero potuti incontrare.
Sarebbe del tutto illogico, a parere del ricorrente, ritenere che sia stato commesso un reato dando appuntamento all’altro soggetto presso gli uffici della RAGIONE_SOCIALE.
In definitiva, il ricorrente afferma con argomenti relativi a ciascuno dei quattro episodi contestati, che la sentenza di secondo grado richiama quella di primo grado e non è avvalorata da alcun atto probatorio che corrobori l’esistenza di un’intesa tra NOME ed NOME, ai fini di ritenere provato il concorso nel reato ch favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, con la condotta di referente milanese al servizio dell’amico operante a Bari.
Da una valutazione obiettiva dei dati acquisiti come riconosciuto a pagina 57 nella sentenza, emerge, per il ricorrente, soltanto il legame di amicizia intercorrente tra l’imputato e NOME, fin dall’approdo di entrambi in Italia nel 2016. Le frequenti comunicazioni tra i due ben possono collocarsi, dunque, all’interno di tale rapporto amicale protrattosi per anni. Non vi sono, quindi, indicazioni da parte della Corte di assise d’appello circa l’apporto concreto all’agevolazione della circolazione dei migranti verso altri Stati stranieri o anche verso il territori italiano fornito dall’RAGIONE_SOCIALE.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il difensore richiamava la sussistenza delle circostanze attenuanti per la palese tenuità della condotta e la minima importanza del contributo concorsuale del ricorrente.
La sentenza si è limitata, a p. 65, a rigettare la richiesta sulla scorta della mancata ammissione dei fatti da parte del ricorrente e della sua mancata collaborazione. Tanto, in contrasto con i principi generali in tema di diritto di difesa non potendo derivare dal silenzio dell’imputato alcuna valutazione pregiudizievole per la sua posizione.
3.11 difensore ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale, a, sensi dell’art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito, richiamato da ultimo dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ne testo introdotto dall’art. 17, d. I. 22 giugno 2023, n. 75, conv. con modificazion dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
Quindi all’esito della discussione le parti presenti all’odierna udienza hanno concluso nel senso riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo.
1.1. Il primo motivo è inammissibile.
Le convergenti sentenze di merito, puntualmente, descrivono, con ragionamento non manifestamente illogico e immune da contraddittorietà, la condotta ascritta all’odierno ricorrente e illustrano le ragioni per le quali questa è stata correttamente qualificata nella violazione contestata.
L’imputato viene indicato come persona che assicura sistematica assistenza ai migranti, sbarcati a Bari, destinati a raggiungere Ventimiglia, per poi transitare in altri paesi europei, come la Francia.
Risulta indicato che il ricorrente, nel periodo in contestazione, è residente a Milano e ha stretti rapporti con NOME, con il quale era sbarcato, nel 2016, a Siracusa.
La lettura complessiva delle fonti di prova, come effettuata dai convergenti provvedimenti di merito, ha consentito di acclarare, specificamente, che, in uno dei quattro episodi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina contestae (cfr. p. 122 della sentenza di primo grado) si era verificato l’arresto, in Francia, dei clandestini, come riferito da COGNOME nella conversazione n. 620.
Lo stesso COGNOME, nell’ambito della descritta captazione, afferma che, il giorno prima, erano riuscite a transitare in Francia diciassette persone, mentre nella occasione conclusa con l’arresto, pur essendo soltanto in tre, queste si erano fatte intercettare.
Univoco, dunque, è il significato della captazione come riportata dai giudici di merito, quanto al riferimento a persone clandestine, in quanto irregolarmente presenti sul territorio italiano e di passaggio per raggiungere la Francia.
Peraltro, si descrive un modus operandi ripetuto e sistematico, l’esistenza di contatti costanti tra la cellula barese dell’organizzazione e quella ligure clandestino in un’occasione, una volta giunto a Parigi, ringrazia via telefono COGNOME) e il contributo offerto da un appoggio a Milano, individuato nell’odierno ricorrente, secondo il ragionamento non manifestamente illogico dei giudici dl merito, onde assicurare il buon fine di tale transito.
La valutazione delle fonti di prova svolta è complessiva e la conclusione cui giungono le sentenze di merito è immune da illogicità manifesta, quanto alla qualità di clandestini dei soggetti che si facevano transitare, INDIRIZZO, a Ventimiglia per poi, da lì, passare in altre nazioni europee.
La ricostruzione della complessiva condotta, ascritta all’imputato, non può essere svolta, come vuole la difesa, parcellizzando gli elementi a carico, ma come hanno fatto in modo ineccepibile i giudici di merito, attrNOMEso l’esame dell’insieme di elementi probatori, da cui è emersa l’operatività di più persone che, attrNOMEso plurimi contributi, riuscivano ad assicurare il transito di soggett. clandestini, irregolarmente presenti in Italia, attrNOMEso diverse regioni per po[ raggiungere la destinazione finale, sita in altri paesi europei.
1.2.11 secondo motivo è infondato.
La difesa propone una lettura parcellizzata delle conversazioni che, invece, vanno lette, per giurisprudenza costante di questa Corte, in modo complessivo e non atomistico.
Il ricorrente muove dalla considerazione dei vari elementi di prova in una prospettiva atomistica e indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio probatorio, come valorizzato dalle concordi pronunce di merito (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274), laddove è solo l’esame di tale compendio, entro il quale ogni elemento è contestualizzato, che consente ch verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, COGNOME, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l’insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 de 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191230).
Inoltre, si rileva che il ricorrente svolge un ragionamento che confronta contenuto dei colloqui captati con altre prove e se ne prospetta, sollecitando in tal senso questa Corte, una rilettura quanto ai contenuti, operazione di pieno merito, dunque non consentita in sede di legittimità.
La ricostruzione della Corte di assise di appello non è manifestamente illogica e l’interpretazione dei dialoghi è univoca; anche l’identità di NOME è logicamente ricavata anche dal rapporto consolidato esistente da tempo con NOME. A p. 57, infatti, la sentenza impugnata chiarisce, con ragionamento lineare e completo, i rapporti tra NOME e NOME e il ruolo di NOME acclarato nel procedimento. Si evidenzia che NOME e la compagna, una volta giunti a Milano, erano andat , direttamente a trascorrere insieme il Capodanno con NOME, a dimostrazione di un vincolo di amicizia risalente, come ritenuto dimostrato in base alle conversaziorb telefoniche del 30 e del 31 dicembre 2019.
Nessun dubbio residua quanto all’identificazione dell’Aso, considerato anche il monitoraggio dell’utenza a questi in uso riportato dai giudici di merito; inoltre, si fa riferimento al contenuto delle conversazioni intercettate il 16 e il 17 dicembre 2019 che sono, in sostanza, trascurate dal ricorrente come lettura complessiva, perché ne ripropone una rivisitazione, peraltro parziale.
Si tratta di conversazioni, come ricostruite in sede di merito, significative dei contributo sistematico, fornito dal ricorrente all’attività di trasporto illecito migranti organizzata da RAGIONE_SOCIALE nel territorio milanese.
In particolare, in relazione all’ultimo significativo episodio, l’imputato, in un primo momento, risulta essere stato contattato dal cittadino straniero (NOME) che lo informa di NOME ricevuto il suo numero da NOME, per il loro prelievo alla stazione. In un secondo momento, sarà lo stesso imputato a contattare NOME, indicandogli un punto di incontro nei pressi della stazione.
Non risulta in alcun modo fondata la contestazione circa l’assenza ch adeguata prova dell’effettivo apporto causale fornito dall’imputato; come accertato dalle conversazioni, NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME, NOME Milano, la meta finale di Parigi e NOME a sua volta prega l’interlocutore di diffondere il suo contatto tra coloro che fossero interessati a trasferimenti dello stesso tipo, tramite soda! network.
Appare, dunque, evidente l’essenziale contributo assicurato dall’imputato, che è anche stato proficuo, iscrivendosi un segmento di una più ampia condotta di favoreggiamento immigrazione clandestina.
Peraltro, la sentenza di primo grado definisce COGNOME “il referente” operative nella zona di Milano (cfr. p. 121 della sentenza di primo grado) descrivendo le articolate condotte criminose, di cui al capo 2, come riferibili ad una vera e propria filiera di soggetti, sistematicamente deputati alla gestione delle singole tratte del trasferimento dei migranti, in parte, operanti all’estero e, in parte, i diverse regioni italiane.
Tutte le trascrizioni delle conversazioni intercettate che coinvolgono Aso, danno sempre conto del fatto che l’unico interlocutore è l’imputato, quindi, anche per quanto riguarda l’uso promiscuo del cellulare a questi in uso, sostanzialmente non vi sono elementi per poter riscontrare vizi nella motivazione svolta dalla Corte territoriale.
Il richiamo operato dalla sentenza di secondo grado a quella di primo grado è svolto in modo ineccepibile, trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità.
Invero, la pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto
più ove i giudici dell’appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, COGNOME, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, COGNOME, 257056; Sez. 3, n. 13926 de’ 1/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 215722).
Infine, è appena il caso di osservare che la lettura univoca delle captazion. registrate, anche quando si tratta, come nella specie, di plurimi colloqui inter alios, è stata svolta dai giudici di merito con particolare attenzione e rigore e, ha comunque, trovato NOME anche nel tenore dei colloqui captati in cui, senz’altro, è intervenuto di persona lo stesso imputato odierno ricorrente (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 5073 del 19/12/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 258523 01, nel senso che qualora gli elementi a carico di un soggetto siano costituit’ dalle dichiarazioni tra terzi, captate nel corso di operazioni di intercettazione, P giudice è chiamato ad un rigoroso apprezzamento delle risultanze processuali)
1.3.11 terzo motivo è fondato.
Effettivamente, come dedotto, la Corte di assise di appello, a p. 66, fa riferimento al fatto che l’imputato non ha ammesso i fatti e non ha collaborato, collegando detto comportamento processuale al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Su tale punto, il Collegio ribadisce l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il pieno esercizio del diritto dì difesa, faculta l’imputato al silenzio e persino alla menzogna (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, COGNOME, Rv. 253152 – 01, ove è stato affermato che comunque il diritto di difesa non autorizza, per ciò solo, l’imputato a tenere comportamenti processualmente obliqui e fuorvianti, in violazione del fondamentale principio di lealtà processuale che deve comunque improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento, e la cui violazione è indubbiamente valutabile da parte del giudice di merito).
Sicché, l’esercizio di facoltà processuali dell’imputato non può essere valutato come parametro ai sensi dell’art. 133 cod. pen. per negare le circostanze attenuanti generiche (Sez. 3, n. 3396 del 23/11/2016, dep. 2017, Caliendo, Rv. 268927 – 01).
Il Collegio, inoltre, richiama la pronuncia di questa Corte di legittimità (Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2022, Rv. 279778), secondo la quale, in tema tí circostanze attenuanti generiche, se la confessione dell’imputato è indicativa di uno stato di resipiscenza e può essere valutata come elemento favorevole ai fini della concessione del beneficio, di contro la protesta di innocenza o la scelta d ,
rimanere in silenzio, di non collaborare con l’autorità giudiziaria pur di fronte all’evidenza delle prove di colpevolezza non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole, non esistendo, nel vigente ordinamento, un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbono essere negate all’imputato che non confessi di NOME commesso il fatto, quale che sia l’efficacia delle prove di reità.
Dunque, pur tenendo conto del complesso della motivazione resa (a partire da p. 64 e ss.), dove la Corte territoriale, ad altri fini, fa riferimento anche ruolo non marginale di NOME, rimarcando che questi interveniva nella tappa lombarda del trasferimento in Europa, facendo base a Milano, luogo che fungeva da cruciale collegamento con i punti estremi del viaggio dei migranti nella penisola (Bari e Ventimiglia), assicurando una frazione di condotta in un momento nevralgico dell’articolazione del reato di favoreggiamento dell’immigrazione, è necessario l’annullamento sul punto del provvedimento impugnato, per nuovo esame alla luce del principio di diritto dettato e per una complessiva rivalutazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., nella piena libertà dell’esito cui potrà giungere il giudice del rinvio.
2.Segue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, con rigetto ne resto del ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente le circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catania. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso, il 21 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente