Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Determinano la Decisione del Giudice
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del processo penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 40749/2023, offre importanti chiarimenti su quali elementi possano legittimamente motivare il diniego di tale beneficio, sottolineando il peso decisivo dei precedenti penali.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di ricettazione. L’accusa riguardava il possesso di un’autovettura di provenienza illecita, sulla quale erano state apposte targhe anch’esse illecite, e al cui interno era stata rinvenuta una centralina di origine furtiva.
L’imputato si è rivolto alla Corte di Cassazione lamentando diversi vizi della sentenza d’appello. In particolare, contestava:
1. La ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato (la consapevolezza della provenienza illecita dei beni).
2. Il mancato accertamento del delitto presupposto (il furto originario della merce).
3. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante le argomentazioni difensive.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo in parte privo di specificità e in parte manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello aveva già affrontato e respinto in modo logico e coerente tutte le questioni sollevate dalla difesa.
In particolare, la Suprema Corte ha confermato la correttezza della decisione impugnata su tutti i fronti, focalizzandosi in modo significativo sulla questione delle attenuanti generiche.
Le Motivazioni: il Peso dei Precedenti Penali nel Diniego delle Attenuanti Generiche
Il cuore della pronuncia risiede nella motivazione con cui la Corte ha respinto la doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il giudice di secondo grado aveva negato il beneficio in ragione della presenza di ‘più precedenti penali’ a carico dell’imputato.
La Cassazione ha convalidato questo approccio, ribadendo un principio consolidato nella sua giurisprudenza: la valutazione sulla sussistenza delle circostanze attenuanti è un giudizio di fatto, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito. Tale giudizio non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è congrua, logica e non contraddittoria.
Il punto cruciale evidenziato dalla Corte è che, per motivare il diniego, non è necessario che il giudice prenda in considerazione e confuti analiticamente tutti gli elementi favorevoli indicati dalla difesa. È sufficiente che egli fondi la propria decisione su ragioni ritenute preponderanti e decisive. Nel caso di specie, l’esistenza di un passato criminale è stata considerata una ragione talmente rilevante da superare e rendere irrilevanti tutti gli altri eventuali fattori positivi.
La Corte ha inoltre precisato che anche le altre censure erano infondate:
* La mancanza di spiegazioni plausibili sulla legittima acquisizione delle targhe e dell’auto giustificava logicamente la conclusione di un acquisto illecito.
* Per il reato di ricettazione, non è necessario provare il delitto presupposto, potendosi desumere la provenienza illecita dei beni da prove logiche e dalla natura stessa degli oggetti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma che la ‘fedina penale’ dell’imputato è un elemento di primaria importanza nella valutazione per la concessione delle attenuanti generiche. La decisione del giudice di merito di negare il beneficio, se motivata adeguatamente sulla base dei precedenti penali, è difficilmente attaccabile in Cassazione.
Per la difesa, ciò significa che non basta elencare una serie di elementi favorevoli all’imputato per ottenere una riduzione di pena. È necessario affrontare e, se possibile, depotenziare il peso dei precedenti penali, dimostrando ad esempio un percorso di ravvedimento o un significativo lasso di tempo trascorso dall’ultimo reato. In assenza di ciò, il passato dell’imputato può legittimamente costituire l’unico, e sufficiente, ostacolo all’applicazione delle attenuanti.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare ogni elemento a favore e a sfavore dell’imputato?
No, non è necessario. La Corte di Cassazione ha chiarito che è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi, come i precedenti penali, per motivare il diniego. Gli altri elementi si considerano implicitamente superati da tale valutazione.
I precedenti penali di un imputato sono una ragione sufficiente per negare le attenuanti generiche?
Sì. Secondo l’ordinanza, il giudice di appello ha legittimamente negato le attenuanti generiche basandosi sull’esistenza di più precedenti penali. Questa motivazione è stata ritenuta congrua e non contraddittoria dalla Corte di Cassazione.
Nel reato di ricettazione, è sempre necessario accertare con esattezza il delitto originario (es. il furto)?
No. La Corte ha ribadito che, ai fini della configurabilità della ricettazione, il mancato accertamento del delitto presupposto non è rilevante, poiché la provenienza illecita dei beni può essere desunta dalla loro natura, dalle loro caratteristiche o da prove logiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40749 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40749 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il ricorso di COGNOME NOME con il quale si deduce la violazione dell’art. 648 bis nonchè la carenza e l’illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, la violazione di legge per il mancato accertamento del delitto presupposto, relativamente alla ricettazione delle centraline, l’omessa motivazione e la violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p dall’altro, manifestamente infondato: nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni dedotte nel ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello. In particolare, l’assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla legittima acquisizione delle targhe apposte sull’autovettura anch’essa di provenienza illecita, si pone come coerente e necessaria conseguenza di un acquisto illecito ( cfr. pag. 4 della sentenza ).
Ritenuto che alle stesse conclusioni deve pervenirsi quanto al secondo motivo di ricorso, concernente la ricettazione della centraline rinvenute nell’autovettura di provenienza furtiva, a nulla rileva infatti il mancato accertamento del delitto presupposto potendo la provenienza illecita essere ricavata dalla natura e dalle caratteristiche delle stesse, come anche da prove logiche (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120; Sez. 2,n. 52271 del 10/11/2016, Rv. 268643).
Quanto, poi, al trattamento sanzioNOMErio, il giudice di appello ha rilevato di non potere concedere le attenuanti generiche in ragione dell’esistenza di più precedenti penali. E sul punto, conformemente all’orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419; sez. H n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163).
Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez.VI n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 11 luglio 2023