Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24567 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24567 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata il 02/04/1982 a SAN GIOVANNI IN PERSICETO
avverso la sentenza in data 29/11/2024 della CORTE DI APPELLO DI BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 29/11/2024 della Corte di appello di Brescia che, in riforma della sentenza in data 16/10/2019 del Tribunale di Mantova, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo A) (furto aggravato), perché estinto per remissione di querela, e per il reato di cui al capo C) (art. 4 legge n. 110 del 1975), perché estinto per prescrizione. Ha quindi ridotto la pena inflitta per il reato di cui all’attuale art . 492ter cod. pen., contestato al capo B).
Deduce:
Violazione di legge e vizio di motivazione sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche.
Secondo il ricorrente la Corte di appello non ha considerato la documentazione attestante l’avvenuto risarcimento del danno in favore della persona offesa e, con esso, il comportamento processuale dell’imputato.
Ciò premesso, il ricorso é inammissibile perché manifestamente infondato.
Con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, al cui riguardo denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata considerazione del l’avvenuto risarcimento del danno in favore dalla persona offesa.
3.1. Deve evidenziarsi che tale ultima evenienza non è stata opposta con l’atto di appello e non costituiva oggetto di uno specifico motivo di gravame, perché sopravvenuta allo stesso, visto che il risarcimento del danno è stato effettuato nel corso del giudizio di secondo grado.
Va, dunque, rimarcato che, nel caso in esame, il risarcimento del danno subito dal danneggiato costituisce un elemento dell’accordo transattivo raggiunto dalle parti in sede extra-processuale, privo di rilevanza in seno al processo, dove è stato trasfuso in quanto inglobato nella remissione di querela rilasciata dalla persona offesa, che ha prodotto la conseguente estinzione del reato.
Tanto vale a dire che il risarcimento del danno ha consumato la propria rilevanza processuale nel momento in cui il danneggiato ha rimesso la querela e la Corte di appello ha -conseguentemente- dichiarato l’estinzione del reato di furto aggravato, non potendosi attribuire a esso una rilevanza ulteriore rispetto a quella voluta dalle parti.
Da qui la manifesta infondatezza dell’impugnazione nella parte in cui il ricorrente si duole della mancata considerazione del risarcimento del danno ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Quanto alle circostanze evidenziate con il gravame, (condizioni di vita, sociali e famigliari dell’imputato), va ricordato che «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 -02); più in generale, va ribadito che «l’applicazione di attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola» (in tal senso, tra molte, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 -01).
La Corte di appello, non solo ha ritenuto l’insussistenza di elementi positivamente valutabili, ma anche rimarcato la presenza di un elemento ostativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ossia l’inclinazione a delinquere dimostrata da ll’imputato , ossia un connotato della personalità evidentemente ritenuto decisivo e prevalente a quanto evidenziato con l’atto di appello.
La presenza di una motivazione adeguata, logica, non contraddittoria e conforme agli enunciati principi di diritto rende la sentenza insindacabile in sede di legittimità.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/06/2025