Attenuanti Generiche: Perché il Risarcimento del Danno Può Non Essere Sufficiente
Il risarcimento del danno alla vittima di un reato è un passo fondamentale, ma garantisce sempre una pena più mite attraverso le attenuanti generiche? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini tra le diverse circostanze attenuanti, stabilendo un principio importante: un singolo atto positivo, come il risarcimento, non può essere ‘speso’ due volte per ottenere un doppio sconto di pena. Analizziamo insieme questa decisione per capire la logica del sistema sanzionatorio.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.). In appello, la Corte territoriale aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado. Pur confermando la colpevolezza, i giudici di secondo grado avevano riconosciuto all’imputato l’attenuante speciale per aver integralmente risarcito il danno alla persona offesa, come previsto dall’art. 62, n. 6 del codice penale, rideterminando di conseguenza la pena.
Tuttavia, l’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando una presunta contraddizione. A suo avviso, la Corte d’Appello avrebbe dovuto concedergli anche le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), proprio in virtù del comportamento tenuto (il risarcimento).
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. I giudici hanno chiarito che non esiste alcuna contraddizione logica nella decisione della Corte d’Appello. La scelta di concedere un’attenuante specifica e, allo stesso tempo, negare quelle generiche è pienamente legittima e coerente con i principi del diritto penale.
Di conseguenza, la condanna dell’imputato è diventata definitiva, con l’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Distinzione tra Attenuanti e il Divieto di Duplice Valutazione
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella netta distinzione tra le diverse tipologie di circostanze attenuanti. Il risarcimento del danno è un comportamento specificamente previsto e ‘premiato’ dalla legge con l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6 c.p. Una volta che il giudice ha applicato questa riduzione di pena, ha già dato il giusto peso a quel comportamento positivo.
Le attenuanti generiche, d’altra parte, hanno una funzione diversa. Servono a valorizzare tutti quegli altri elementi positivi che non rientrano in specifiche previsioni di legge, ma che possono comunque giustificare una pena più mite. Questi elementi possono riguardare la personalità dell’imputato, la sua condotta post-reato (ad eccezione di quelle già valutate), le condizioni di vita, etc.
La Corte ha affermato che il giudice, dopo aver concesso l’attenuante per il risarcimento, è libero di ritenere che non sussistano altri elementi positivi meritevoli di considerazione ai fini delle attenuanti generiche. In pratica, non si può pretendere che lo stesso fatto (il risarcimento) venga valutato due volte per ottenere due distinti benefici sanzionatori. Sarebbe una violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, che vieta di giudicare due volte lo stesso fatto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per la difesa penale: per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche, non è sufficiente compiere un singolo atto positivo già previsto come attenuante specifica. È necessario dimostrare al giudice l’esistenza di un quadro complessivo favorevole, che vada oltre il semplice, seppur lodevole, risarcimento del danno. La difesa deve quindi concentrarsi sull’evidenziare ulteriori aspetti positivi della condotta dell’imputato, sia precedenti che successivi al reato, che possano convincere il giudice della meritevolezza di un trattamento sanzionatorio più mite.
Aver risarcito il danno alla vittima garantisce automaticamente l’ottenimento delle attenuanti generiche?
No, l’ordinanza chiarisce che il risarcimento del danno, pur dando diritto a una specifica attenuante (art. 62, n. 6 c.p.), non comporta in automatico la concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), che richiedono la valutazione di ulteriori elementi positivi.
Perché il giudice può negare le attenuanti generiche anche dopo aver riconosciuto il risarcimento del danno?
Perché il risarcimento è già stato ‘premiato’ con l’applicazione dell’attenuante specifica. Per concedere le attenuanti generiche, il giudice deve individuare altri e diversi elementi positivi nella condotta dell’imputato, al fine di evitare una doppia valutazione dello stesso fatto a favore del reo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che la Corte non esamina il merito della questione, la decisione impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7915 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7915 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PESCIA il 11/07/1990
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze, ha riformato riconoscendo l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. e rideterminando la pena – la senten di primo grado, con la quale NOME COGNOME era stato condannato per il reato di cui all’art. 62 bis cod. pen.;
che, avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che l’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che non vi è alcuna contraddizione logica nel negare le attenuanti generiche e nel riconoscere l’attenuante del risarcimento del danno, quando il giudice, dopo avere riconosciuto quest’ultima circostanza, ritenga che non sussistano altri elementi positivi (oltre a quello che ha già giustifi l’applicazione dell’art. 62, n. 6, cod. pen.) da valutare al fine dell’applicazione dell’art. cod. pen;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente