Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46085 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46085 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n
137/20 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo con sentenza del 26/10/2022, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Trapani in data 17/3/2021, che aveva condannato NOME alla pena di anni uno mesi otto di reclusione per i reati di cui ai capi A), C) e D), lo assolveva dai reati sub A) e D), riducendo la pena a mesi nove di reclusione per il reato di cui al capo C).
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla entità della pena irrogata. Evidenzia che
la Corte territoriale non ha valutato gli elementi addotti dalla dife conclusioni scritte (allegate al ricorso), che valorizzavano il comporta extraprocessuale tenuto dall’imputato; che, in ogni caso, i giudici di se grado non hanno dato conto dei criteri seguiti nell’irrogare la pena, tenuto che si discosta sensibilmente dal minimo edittale.
2.1 In data 27/9/2023 sono pervenute conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato per i motivi che seguono.
1.1 Il primo profilo dell’unico motivo, in tema di circostanze atten generiche, è fondato, atteso che effettivamente la Corte territoriale valutato ai fini del loro eventuale riconoscimento il comportame extraprocessuale serbato dall’odierno ricorrente, che ha corrisposto a ti ristoro dei danni cagionati una significativa somma di denaro, accettata persona offesa. La motivazione sul punto è particolarmente oscura, atteso non è dato comprendere perché «neppure può essere presa in considerazione la concessione delle circostanze attenuanti generiche … asseritamente giusti dal “comportamento extraprocessuale”». La valutazione di tale dato, dunque, stata totalmente omessa dalla Corte territoriale.
L’impugnata sentenza, dunque, deve essere annullata sul punto, con rinvi per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, che d valutare l’incidenza del comportamento extraprocessuale tenuto dall’Angel tradottosi nell’offerta a titolo di risarcimento di una somma di denaro, acc dalla persona offesa, sulla possibilità di riconoscere le circostanze att generiche.
1.2 II secondo profilo, relativo alla dosimetria della pena, è inammiss perché generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i ri critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese.
Orbene, la funzione tipica dell’impugnazione è quella della cri argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione crit realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibi debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fat sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l’oggett gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sezione 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 Sezione 6, n. 1770 del 18/12/2012, Lombardo, Rv. 254204 – 01). Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale
argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01). L’indeterminatezz la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità.
1.3 Altrettanto inammissibile, perché manifestamente infondata, è richiesta avanzata nelle conclusioni del ricorso di sostituzione della detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 20 – bis cod. pen. Invero, l’applicazione della sanzione sostitutiva è discrezional subordinata alla positiva valutazione di circostanze di fatto sia in ter meritevolezza (art. 58 legge n. 689/1981), sia in relazione alla mancanz cause ostative (art. 59 legge n. 689/1981), che sono precluse in questa sede
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze attenuan generiche con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per n giudizio sul punto.
Così deciso in Roma, il giorno 4 ottobre 2023.