Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13751 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13751 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SASSOCORVARO il 12/01/1988
avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da COGNOME Giovanni a mezzo del difensore.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità
dell’imputato in ordine alla fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90;
2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
nurnerus clausus
Considerato che la prima doglianza non rientra nel delle
censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le
cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto
decisum.
dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del
Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile
una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro
conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alla pagina 3 della sentenza, laddove ha posto in rilievo le circostanze da cui ha desunto la destinazione alla vendita e cessione della sostanza stupefacente in possesso dell’imputato.
Considerato che la richiesta di concessione delle attenuanti generiche deve intendersi implicitamente rigettata, contenendo la motivazione ampi riferimenti alla negativa personalità dell’imputato ed alla gravità del fatto.
Rilevato che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, COGNOME, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), ma afferma anche che la ratio della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degh elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore COGNOME