Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30719 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30719 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MARINA DI GIOIOSA COGNOME il 12/02/1971
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.
rilevato che, con un unico motivo di ricorso, NOME COGNOME ha dedotto il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 62-bis, cod. pen. (dolendosi, in particolare, del fatto che non vi è alcun riferimento nella sentenza d’appello alla richiesta difensiva di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero invece potuto essere riconosciute per la risa lenza dei fatti, l’assenza di precedenti specifici successivi e per aver negli USA richiesto ed ottenuto il patteggiamento, dimostrando poi in Italia un comportamento processuale coerente con la dichiarazione di colpevolezza che aveva reso davanti alla Corte statunitense, così dimostrando di aver intrapreso un giusto percorso rieducativo quale effetto principale della pena);
ritenuto che tale unico motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo, rilevandosi peraltro come il silenzio motivazionale sul punto del giudice di appello non è idoneo ad inficiare la sentenza impugnata, versandosi nell’ipotesi del c.d. rigetto implicito alla luce della convincenti argomentazioni esposte, in sede di diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche, da parte del primo giudice (cfr., in particolare, quanto argomentato alla pag. 32 della sentenza impugnata); non deve, invero essere dimenticato che il riconoscimento, o meno, delle attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto sottratto al controllo di legittimità, essendo demandato al criterio discrezionale del giudice del merito che ha la funzione di adeguare la determinazione della pena all’entità dello episodio criminoso; la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen., essendo dunque oggetto di un giudizio di fatto, può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME, Rv. 242419 – 01); il silenzio motivazionale sul punto, dunque, a fronte della motivazione resa dal primo giudice, non contraddittoria né manifestamente illogica a supporto del diniego delle invocate attenuanti, non inficia la sentenza impugnata, attesa l’inammissibilità originaria del motivo in quanto manifestamente infondato (tra le tante: Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 256314 – 01);
ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d
euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente