Attenuanti Generiche e Prescrizione: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei punti più dibattuti nei processi penali, spesso oggetto di ricorso fino all’ultimo grado di giudizio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per chiarire i limiti di tale contestazione e i requisiti di ammissibilità di un ricorso. Il caso in esame riguarda un imputato che ha visto il suo ricorso dichiarato inammissibile perché basato su argomentazioni manifestamente infondate, sia riguardo al calcolo della prescrizione sia al diniego delle attenuanti.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello, presentava ricorso per cassazione basandosi su due principali motivi. In primo luogo, sosteneva che il reato contestatogli (concorso in falsità ideologica e truffa aggravata) fosse ormai estinto per prescrizione. In secondo luogo, lamentava la mancata applicazione delle attenuanti generiche, ritenendo che la Corte d’Appello non avesse motivato adeguatamente il suo diniego.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, rigettandoli entrambi e dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Analizziamo le ragioni di questa decisione.
La Questione della Prescrizione e il Ruolo della Recidiva
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. L’imputato, nel calcolare i termini di prescrizione del reato, aveva omesso di considerare un fattore cruciale: la recidiva reiterata e infra-quinquennale. La legge, in particolare l’articolo 161 del codice penale, stabilisce che la presenza di tale aggravante incide direttamente sui tempi necessari a estinguere il reato. La tesi dell’imputato, che ignorava questa norma e la consolidata giurisprudenza in materia, è stata considerata in palese contrasto con il dato normativo, rendendo il motivo di ricorso privo di qualsiasi fondamento giuridico.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e i Limiti del Sindacato di Legittimità
Anche il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, ha subito la stessa sorte. La Corte di Cassazione ha ricordato un principio fondamentale: il giudice di merito, nel decidere se concedere o meno tali attenuanti, non è obbligato a prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole emerso nel processo. È sufficiente che la sua decisione sia basata su elementi ritenuti decisivi e che la motivazione sia esente da vizi logici evidenti.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva negato le attenuanti valorizzando elementi concreti come:
* Le modalità di consumazione del reato;
* La durata della condotta illecita;
* La sistematicità dell’offesa.
Questi fattori, secondo i giudici di merito, erano indicativi di un’intensità del dolo (cioè della volontà criminale) tale da non giustificare una riduzione della pena. La Corte di Cassazione ha ritenuto questa motivazione adeguata e logica, concludendo che ogni altro elemento (favorevole o meno) dovesse considerarsi implicitamente superato da tale valutazione. Contestare questa valutazione nel merito non è consentito in sede di legittimità, dove la Cassazione valuta solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non la ricostruzione dei fatti.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri. Primo, il rispetto del dato normativo e della giurisprudenza consolidata. Ignorare norme chiare come quelle sulla recidiva rende il ricorso immediatamente infondato. Secondo, la natura del giudizio di cassazione. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un giudice della legittimità. Pertanto, le valutazioni discrezionali del giudice di merito, come quelle sulle attenuanti generiche, sono insindacabili se supportate da una motivazione logica e non contraddittoria, anche se sintetica.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un importante monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Un ricorso deve fondarsi su vizi di legittimità concreti e non sulla mera speranza di ottenere una diversa valutazione dei fatti. In particolare, per quanto riguarda le attenuanti generiche, la contestazione del loro diniego ha successo solo se si riesce a dimostrare un’evidente illogicità o una totale assenza di motivazione da parte del giudice di merito, e non semplicemente perché non sono stati valorizzati elementi che la difesa riteneva favorevoli. La decisione di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, sottolinea la necessità di un approccio rigoroso e tecnicamente fondato nell’impugnare le sentenze.
Perché il motivo sulla prescrizione è stato respinto?
Il ricorso è stato respinto perché l’imputato non ha calcolato correttamente il termine di prescrizione, omettendo di considerare l’effetto della recidiva reiterata e infra-quinquennale, che per legge estende la durata di tale termine.
È obbligatorio per un giudice considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato quando nega le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice di merito analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che motivi il suo diniego facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, come la gravità del fatto, le modalità della condotta e l’intensità del dolo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35260 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35260 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge per il mancato riconoscimento della prescrizione del reato di cui agli artt. 110, e 640, co. 2 cod. pen., è manifestamente infondato perché afferisce all prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità e con il dato normativo, giacché il ricorrente omesso di calcolare la recidiva reiterata e infra-quinquennale nel computo dei termini necessari a prescrivere, secondo quanto disposto dall’art. 161 cpv. co pen.;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine alla manc applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede d legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Cort secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli element favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suffic che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanend disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 3 della se impugnata ove, ai fini del calcolo della pena, vengono indicati gli indici impiega per valutare la gravità del fatto, tra i quali le modalità di consumazione, la du della condotta e la sistematicità dell’offesa, tutti indicativi dell’apprez intensità del dolo);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il giorno 23 settembre 2025.