Attenuanti Generiche: Quando un Ricorso Diventa Inammissibile?
La corretta formulazione di un ricorso per Cassazione è un pilastro del diritto processuale penale. Un errore formale o di sostanza può precludere l’esame nel merito, rendendo la condanna definitiva. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio su questo tema, analizzando l’inammissibilità di un ricorso incentrato sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Questo caso evidenzia come la mera ripetizione di argomenti già discussi nei gradi precedenti, senza una critica puntuale e specifica della sentenza impugnata, sia destinata al fallimento.
Il Contesto del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di una donna per il reato di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate. La sentenza di primo grado era stata integralmente confermata dalla Corte di Appello. L’imputata, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione con cui i giudici di merito avevano negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche e della specifica attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale.
Le Ragioni dell’Inammissibilità del Ricorso e le circostanze attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per una pluralità di ragioni, tutte riconducibili a vizi strutturali dell’atto di impugnazione. L’analisi dei giudici di legittimità si è concentrata su due aspetti fondamentali: la genericità dei motivi e la loro mancanza di correlazione con la sentenza impugnata.
La Genericità e la Ripetitività dei Motivi
Il primo profilo di inammissibilità rilevato dalla Corte riguarda la natura delle doglianze. I giudici hanno osservato come i motivi del ricorso non fossero altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già esposto e rigettato nel giudizio d’appello. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, un ricorso così formulato è considerato non specifico, ma solo apparente. Esso, infatti, non assolve alla sua funzione tipica, che è quella di sviluppare una critica argomentata e mirata contro le specifiche ragioni della decisione che si intende contestare.
La Mancanza di Correlazione con la Sentenza Impugnata
Il secondo, e forse più importante, motivo di inammissibilità risiede nella violazione dell’art. 581 del codice di procedura penale. La ricorrente, secondo la Corte, non ha adeguato il proprio ricorso alle disposizioni normative, omettendo di esplicitare il ragionamento a sostegno delle sue censure. La Cassazione ha richiamato il principio enunciato dalle Sezioni Unite (sentenza ‘Galtelli’), secondo cui i motivi di ricorso sono inammissibili non solo se intrinsecamente indeterminati, ma anche quando manca la ‘necessaria correlazione’ con le motivazioni del provvedimento impugnato. L’atto di impugnazione non può ignorare le ragioni della decisione che contesta, ma deve confrontarsi con esse in modo specifico e pertinente.
Le motivazioni della Cassazione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato anche nel merito della questione sulle circostanze attenuanti generiche. I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato il proprio diniego, facendo riferimento a precisi indici di natura personale e fattuale che sconsigliavano la concessione di un trattamento di favore.
A questo proposito, la Suprema Corte ha ribadito un principio cardine della sua giurisprudenza: quando un giudice nega le attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in esame e a confutare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli emersi dagli atti. Può, al contrario, limitarsi a fare riferimento a quegli elementi che ritiene decisivi o comunque più rilevanti per la sua decisione. Nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale è stata giudicata congrua e logica, e quindi non censurabile in sede di legittimità.
Le conclusioni: implicazioni pratiche per la difesa
La decisione in commento offre importanti spunti di riflessione per la pratica forense. In primo luogo, ribadisce la necessità di redigere ricorsi per Cassazione che siano specifici, puntuali e che si confrontino criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, evitando la semplice riproposizione di argomenti già esaminati. In secondo luogo, chiarisce ancora una volta i limiti del sindacato della Cassazione sulla valutazione delle circostanze attenuanti generiche, confermando che, a fronte di una motivazione adeguata da parte del giudice di merito, le possibilità di ottenere una riforma della decisione sono estremamente ridotte. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo la decisione, un ricorso è inammissibile quando si limita a ripetere argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza formulare una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata, violando così il principio di specificità dei motivi.
Come deve motivare il giudice il diniego delle circostanze attenuanti generiche?
Il giudice, nel negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è obbligato a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma può limitarsi a fondare la sua decisione su quelli che ritiene decisivi o più rilevanti, purché la motivazione sia adeguata e non illogica.
Qual è la conseguenza di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3640 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3640 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PAGANI il 30/03/1990
avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale la ricorrente era stata ritenuta responsabile del delitto di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – con il quale la ricorrente denunzia l’inosservanza della legge penale e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. – è inammissibile in quanto fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838),
2) sia perché aspecifico in quanto la ricorrente ha mancato di adeguarsi all’attuale disposto di cui all’art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato;
Considerato – quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche – che il ricorso è inammissibile anche perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fa
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27 novembre 2024.