Attenuanti Generiche: Quando la Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso
Il riconoscimento delle attenuanti generiche è uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale e, spesso, un punto cruciale per la determinazione della pena finale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sui limiti entro cui è possibile contestare la decisione di un giudice di non concedere tale beneficio. Analizziamo insieme i contorni di questa vicenda e i principi di diritto che ne emergono.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo, in primo e secondo grado, alla pena di un anno di reclusione e 3.000 euro di multa per un’ipotesi di reato minore legata agli stupefacenti, prevista dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990. La Corte d’Appello di Bologna aveva confermato integralmente la sentenza del Tribunale, inclusa la decisione di non riconoscere all’imputato le circostanze attenuanti generiche.
Il Ricorso in Cassazione e il Rifiuto delle Attenuanti Generiche
Contro la sentenza d’appello, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. In sostanza, il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello avesse errato nel negargli il beneficio previsto dall’art. 62-bis del codice penale, ritenendo la decisione ingiusta e non adeguatamente motivata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una spiegazione chiara e lineare. Il Collegio ha osservato che la motivazione della Corte d’Appello, con cui era stato negato il beneficio, era ben argomentata, priva di vizi logici e coerente con le risultanze processuali.
Il punto centrale della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di cassazione. La Corte Suprema non è un terzo grado di merito, ma un giudice di legittimità. Il suo compito non è quello di rivalutare i fatti o la congruità della pena, ma di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e non contraddittorio.
Poiché la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione plausibile e razionale per la sua scelta, tale valutazione discrezionale diventava “insindacabile” in sede di legittimità. Tentare di contestarla equivaleva a chiedere alla Cassazione una nuova e non consentita valutazione del merito della vicenda, cosa che esula dalle sue funzioni. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto perché basato su un motivo non deducibile in quella sede.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la discrezionalità del giudice di merito nella concessione o nel diniego delle attenuanti generiche è molto ampia. Un ricorso in Cassazione su questo punto ha speranze di successo solo se si riesce a dimostrare un vero e proprio “vizio di motivazione” (ad esempio, una motivazione inesistente, palesemente illogica o contraddittoria), e non semplicemente se si è in disaccordo con la valutazione fatta dal giudice. Per la difesa, ciò significa che l’argomentazione per le attenuanti deve essere solida fin dai primi gradi di giudizio, poiché le possibilità di rimettere in discussione un diniego motivato in modo congruo sono, in Cassazione, estremamente ridotte. A seguito dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, rendendo definitiva la condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava una valutazione di merito (la decisione di non concedere le attenuanti generiche) che era stata giustificata dalla Corte d’Appello con una motivazione logica e coerente. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
È possibile contestare in Cassazione la decisione di non concedere le attenuanti generiche?
Sì, ma solo a condizioni molto specifiche. È necessario dimostrare che la motivazione del giudice di merito è viziata, ovvero palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Non è sufficiente sostenere che la valutazione sia semplicemente ingiusta o non condivisibile.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato per legge al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13736 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13736 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 7 giugno 2022 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 21 settembre 2021 con cui NOME era stato condanNOME alla pena di anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all’imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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