Attenuanti Generiche: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati del processo penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui è possibile contestare il diniego di tali circostanze in sede di legittimità, ribadendo la natura fattuale di tale valutazione e il limitato sindacato della Suprema Corte. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo la condanna in Corte d’Appello, ha presentato ricorso per Cassazione. Tra i motivi di doglianza, lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. A suo avviso, la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato il rigetto della sua richiesta, limitandosi a una valutazione generica della gravità della condotta e della sua personalità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, i motivi proposti non erano consentiti in sede di legittimità, in quanto miravano a ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, attività preclusa alla Cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: I Limiti del Giudizio sulle Attenuanti Generiche
La Corte ha innanzitutto ribadito un principio consolidato: la valutazione circa la concessione o il diniego delle attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto, che non può essere messo in discussione in Cassazione se la motivazione del giudice di merito è sufficiente e priva di vizi logici. Nel caso specifico, i giudici d’appello avevano correttamente fondato la loro decisione sui parametri stabiliti dall’art. 133 del codice penale, ovvero la gravità della condotta e la personalità del ricorrente. La Corte sottolinea che, per negare il beneficio, il giudice può anche valorizzare un solo elemento ritenuto prevalente, come la capacità a delinquere del colpevole o la gravità del reato, senza che ciò costituisca un vizio di motivazione.
Le Motivazioni: La Congruità della Pena
Un altro punto cruciale affrontato dall’ordinanza riguarda la motivazione sulla quantificazione della pena. La giurisprudenza costante, richiamata dalla Corte, afferma che quando la pena irrogata è inferiore alla media prevista dalla legge per quel reato, non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata. È sufficiente un richiamo generico a criteri di adeguatezza, congruità o equità, poiché in tale valutazione sono implicitamente considerati tutti gli elementi dell’art. 133 c.p. Di conseguenza, un ricorso che si limiti a contestare la congruità della pena, chiedendo di fatto una nuova valutazione, è destinato all’inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in esame conferma che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Per contestare efficacemente il diniego delle attenuanti generiche in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla valutazione del giudice, ma è necessario dimostrare che la motivazione sia palesemente contraddittoria, illogica o del tutto assente. In assenza di tali vizi, il potere discrezionale del giudice di merito nella commisurazione della pena e nella valutazione delle circostanze è insindacabile. Questa pronuncia serve da monito: i ricorsi basati su una mera rilettura degli elementi di fatto sono destinati a essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere economico per il ricorrente.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice di merito è contraddittoria, illogica o del tutto assente. Non è possibile chiedere alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti che hanno portato al diniego.
Quali criteri può usare il giudice per negare le attenuanti generiche?
Il giudice può basarsi sui parametri dell’art. 133 del codice penale, come la gravità della condotta e la personalità del colpevole. È sufficiente che il giudice ritenga prevalente anche un solo elemento negativo per giustificare il diniego.
Quando il giudice deve motivare in modo dettagliato la quantità della pena inflitta?
Secondo la giurisprudenza costante, una motivazione specifica e dettagliata non è necessaria quando la pena irrogata si colloca al di sotto della media edittale. In questi casi, è sufficiente un richiamo generico all’adeguatezza e alla congruità della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 309 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 309 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COSENZA il 04/06/1991
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, perché relativi al trattamento sanzionatorio che, però, è corretto in diritto, è sorretto da sufficiente e non illogic motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
La motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche è corretta in diritto ed immune da vizi logici, avendo il giudice fatto riferimento ai parametri ex art. 133 cod. pen.: alla gravità della condotta ed alla personalità del ricorrente (cfr. pag. 1).
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se la motivazione non sia contraddittoria ed indichi gli elementi ex art. 133 cod. pen. su cui si è fondato il rigetto. Tra ta elementi, il giudice può limitarsi a prendere in esame quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla capacità a delinquere del colpevole o alla gravità del reato può essere sufficiente in tal senso.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza nel caso in cui sia irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo all’adeguatezza, alla congruità, alla non eccessività, all’equità e simili della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. peri. Inoltre, il cri di determinazione è desumibile anche dal testo della sentenza e non solo nella parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).
In tal caso, l’uso del potere discrezionale del giudice è insindacabile ed è inammissibile il ricorso che tenda ad una nuova valutazione della congruità della pena.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle akmmende.
Così deciso il 1 dicembre 2023.