Attenuanti Generiche: La Decisione Discrezionale del Giudice e i Limiti del Ricorso in Cassazione
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato e alle modalità del fatto. Tuttavia, la loro concessione non è un diritto automatico e la valutazione del giudice gode di ampia discrezionalità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i ristretti limiti entro cui è possibile contestare in sede di legittimità il diniego di tali circostanze, confermando un principio consolidato.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un soggetto condannato in primo e secondo grado per reati di furto aggravato e per violazioni della normativa sugli stupefacenti. La Corte d’Appello di Bologna aveva confermato la sentenza di condanna. L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la contestazione della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che il giudice di merito non avesse adeguatamente considerato gli elementi a suo favore.
La Decisione della Corte e le Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Corte di Cassazione non è un “terzo grado di merito”. Il suo compito non è rivalutare i fatti o la personalità dell’imputato, ma verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico delle attenuanti generiche, il ricorso è consentito solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Se il giudice ha fornito una spiegazione coerente per il suo diniego, la sua valutazione diventa insindacabile in Cassazione.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha spiegato che, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in esame e confuti singolarmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti. È invece sufficiente che il giudice individui e faccia riferimento a quegli elementi che considera decisivi per la sua decisione.
Una volta che il giudice ha ancorato la sua valutazione a elementi rilevanti (come la gravità dei fatti, i precedenti penali o la condotta processuale), la sua scelta discrezionale è legittima. Tutti gli altri elementi non menzionati si considerano implicitamente superati o assorbiti dalla valutazione complessiva. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esente da vizi logici, rendendo così il ricorso manifestamente infondato.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un concetto cruciale per la difesa tecnica: le argomentazioni a sostegno della richiesta di attenuanti generiche devono essere presentate e valorizzate con forza nei giudizi di merito (primo grado e appello). È in queste sedi che si gioca la partita sulla valutazione dei fatti e della personalità dell’imputato. Il ricorso in Cassazione su questo punto ha probabilità di successo estremamente basse e limitate ai soli casi di palese irragionevolezza della motivazione. La decisione del giudice di merito, se logicamente argomentata, è sovrana e difficilmente scalfibile in sede di legittimità, con la conseguenza, in caso di inammissibilità, di una condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
No, non è generalmente consentito se la motivazione del giudice di merito (come la Corte d’Appello) è esente da evidenti illogicità. Il ricorso basato su tale motivo è considerato inammissibile perché la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo la corretta applicazione della legge.
Il giudice deve motivare il diniego delle attenuanti generiche analizzando tutti gli elementi a favore e a sfavore?
No. Secondo il principio affermato dalla Corte, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi che ha ritenuto decisivi per la sua valutazione. Non è tenuto a considerare e confutare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole emerso nel processo.
Cosa accade se il ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in tremila euro. La sentenza di condanna impugnata diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12196 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12196 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOLOGNA il 17/07/2001
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell’imputato per i reati di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 5), 61 n. 5), cod. pen. e 73, comma 5, DPR 309/1990;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche – non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iL ricorrentE al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente