Attenuanti generiche e ricorso in Cassazione: i limiti del riesame
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del giudizio penale, in cui il giudice valuta la personalità dell’imputato e le circostanze del reato per adeguare la pena. Ma cosa accade quando un imputato si vede negare questo beneficio e decide di rivolgersi alla Corte di Cassazione? Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio dei limiti di questo tipo di ricorso, ribadendo principi consolidati in materia.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un uomo condannato per furto. La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, escludendo un’aggravante e rideterminando la pena. Tuttavia, i giudici di secondo grado avevano confermato il diniego delle attenuanti generiche.
L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per cassazione tramite il suo difensore, lamentandosi proprio della mancata concessione delle circostanze attenuanti. Questo è stato l’unico motivo presentato alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta (cioè se le attenuanti fossero dovute o meno), ma si ferma a un livello precedente: stabilisce che il ricorso, per come è stato formulato, non poteva neanche essere discusso.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 Euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su alcuni punti fermi della procedura penale. Innanzitutto, ha osservato che il motivo del ricorso era una semplice ripetizione di quanto già sostenuto nei motivi di appello, senza introdurre alcun elemento di novità. I giudici di secondo grado avevano già fornito una risposta congrua e corretta a tali argomentazioni.
In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, la questione delle attenuanti generiche è una valutazione di merito, non di legittimità. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità: il suo compito non è rivalutare i fatti o le prove, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e non contraddittorio.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva motivato il diniego delle attenuanti basandosi su due elementi concreti:
1. L’assenza di qualsiasi comportamento meritevole o di pentimento da parte dell’imputato.
2. I numerosi precedenti penali, anche specifici, a carico dello stesso.
Secondo la Cassazione, questa motivazione è più che sufficiente. Per negare le attenuanti, non è necessaria un’analisi dettagliata di ogni possibile elemento favorevole all’imputato, ma basta un riferimento coerente agli aspetti ritenuti decisivi, come appunto i precedenti e la condotta post-reato. Pertanto, il ricorso è stato giudicato non solo inammissibile, ma anche manifestamente infondato.
Conclusioni
Questa ordinanza è un importante promemoria sui limiti del ricorso per cassazione. Non si può utilizzare l’ultimo grado di giudizio per tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti che sono di esclusiva competenza dei giudici di merito. La richiesta di concessione delle attenuanti generiche, se non supportata dalla denuncia di un vizio logico o giuridico palese nella motivazione del giudice precedente, è destinata a essere dichiarata inammissibile. Per avere successo in Cassazione, è necessario dimostrare un errore di diritto, non semplicemente esprimere un disaccordo con la valutazione del giudice d’appello.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riconsiderare il diniego delle attenuanti generiche?
No, la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di merito, riservato ai giudici di primo e secondo grado. Il ricorso in Cassazione è ammesso solo per contestare vizi di legge, come una motivazione mancante o palesemente illogica, non per ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Quali elementi sono sufficienti per un giudice per negare le attenuanti generiche?
Secondo la Corte, è sufficiente che il giudice di merito motivi la sua decisione facendo riferimento a elementi ritenuti decisivi, come, in questo caso, l’assenza di un comportamento di pentimento da parte dell’imputato e la presenza di numerosi precedenti penali.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione si limita a ripetere i motivi già presentati in appello?
Se il ricorso non presenta elementi di novità e si limita a replicare argomentazioni già correttamente respinte dal giudice d’appello, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18325 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18325 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MANFREDONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME per il reato di cui agli artt. 624 e 61 n. 7 cod. pen., aggravato dalla recidiva infraquinquennale, escludendo l’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen. e, per l’effetto, rideterminando la pena commesso in Capoliveri il 19 gennaio 2013);
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il proposto motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenua generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pag. 2 de sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto ostativi alla concessione de circostanze attenuanti generiche l’assenza di qualunque comportamento meritevole e/o effettivamente resipiscente da parte dell’imputato ed i numerosi precedenti penali, anche specifici, in capo allo stesso);
– rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024
} 4. 3n Il Consiglie estensore
Il Presidente