Attenuanti Generiche: La Cassazione e i Limiti del Sindacato di Legittimità
Il tema delle attenuanti generiche rappresenta uno snodo cruciale nel processo penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 7799/2024) offre un’importante lezione sui limiti del ricorso contro il diniego di tali circostanze, chiarendo quale tipo di motivazione da parte del giudice di merito sia sufficiente a rendere la decisione insindacabile in sede di legittimità.
Il Caso in Esame: Dal Furto Aggravato al Ricorso
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato e continuato. La Corte di Appello, pur riconoscendo la prevalenza di un’attenuante specifica (il danno di lieve entità) sulle aggravanti contestate, aveva confermato la condanna di primo grado. L’imputata ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la mancata applicazione delle attenuanti generiche.
La difesa sosteneva che la Corte territoriale avesse errato nel negare questo beneficio, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge.
La Valutazione della Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione si basa su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: il giudice di merito ha un’ampia discrezionalità nel concedere o negare le attenuanti generiche, e il suo giudizio non è censurabile in Cassazione se supportato da una motivazione logica e non palesemente contraddittoria.
La Sufficienza della Motivazione
Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva motivato il diniego facendo riferimento a elementi precisi:
1. La genericità delle richieste: Le argomentazioni della difesa a sostegno delle attenuanti erano state ritenute troppo vaghe.
2. L’intensità del dolo: Il grado di volontà criminale manifestato dall’imputata è stato valutato come significativo.
3. Il profilo personologico: La personalità dell’imputata non presentava elementi positivi tali da giustificare una riduzione di pena.
4. L’assenza di elementi di positiva valutazione: Non erano emersi dagli atti processuali fattori meritevoli di considerazione ai fini della concessione del beneficio.
Secondo la Cassazione, questa motivazione, per quanto sintetica, è completa e priva di illogicità evidenti, e quindi si sottrae a qualsiasi critica in sede di legittimità.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: per motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è obbligato a prendere in esame e a confutare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o emergente dagli atti. È sufficiente che egli individui gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione, e su quelli fondi il suo ragionamento. Tutti gli altri elementi, per conseguenza, si considerano implicitamente disattesi o superati da tale valutazione complessiva.
L’inammissibilità del ricorso deriva proprio dal fatto che la censura dell’imputata non mirava a evidenziare un’illogicità manifesta nella motivazione della Corte d’Appello, ma tentava di sollecitare una nuova e diversa valutazione del merito, attività preclusa alla Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di fatto.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la battaglia per il riconoscimento delle attenuanti generiche si gioca quasi interamente nei gradi di merito. Per avere successo in un eventuale ricorso per cassazione, non è sufficiente lamentare il mancato riconoscimento del beneficio, ma è necessario dimostrare che la motivazione del giudice di appello sia palesemente illogica, contraddittoria o basata su una erronea applicazione della legge. In assenza di tali vizi, la valutazione discrezionale del giudice di merito resta sovrana. La decisione comporta per la ricorrente, oltre al rigetto, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a sottolineare la futilità di un ricorso privo di fondamento.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se si dimostra che la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o viola la legge. Non è possibile chiedere alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti che hanno portato al diniego.
Cosa deve fare il giudice per motivare correttamente il diniego delle attenuanti generiche?
Non è necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento agli elementi che ritiene decisivi (come l’intensità del dolo o il profilo dell’imputato) per giustificare la sua decisione in modo logico e coerente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7799 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7799 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che, previo giudizio di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 6 4 cod. pen. sulle aggravanti, ha confermato la sua affermazione di responsabilità, sancita i primo grado, in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.cod. pen.;
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, che – richiamando i vizi di cui all’ 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. – contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuan generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza con riferimento alla genericità delle richieste in proposito formula in primo grado, all’intensità del dolo, in uno con il profilo personologico della prevenuta e l’assenza di elementi di positiva valutazione ai fini della richiesta) di una motivazione esente evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenua generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle p o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o c rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato in definitiva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024