Attenuanti Generiche: Quando il Giudice di Merito ha l’Ultima Parola
La concessione o il diniego delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice è chiamato a personalizzare la pena in base alle specificità del caso concreto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del sindacato di legittimità su questa decisione, confermando l’ampia discrezionalità del giudice di merito. Analizziamo insieme la vicenda e i principi di diritto affermati.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva parzialmente riformato una decisione di primo grado. Due donne erano state ritenute penalmente responsabili per diversi reati, tra cui un furto tentato in concorso, un reato di false attestazioni a un pubblico ufficiale e un ulteriore furto. Riconosciuta la continuazione tra i reati, erano state condannate alla pena ritenuta di giustizia.
Le imputate hanno proposto ricorso per Cassazione, lamentando unicamente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. A loro avviso, il giudice d’appello non aveva adeguatamente considerato gli elementi a loro favorevoli che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
La Decisione della Cassazione e il Diniego delle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un principio consolidato in giurisprudenza: la valutazione circa la concessione o meno delle attenuanti generiche costituisce un “giudizio di fatto”, il cui esercizio è riservato al giudice di merito.
Questo significa che la Corte di Cassazione, in qualità di giudice di legittimità, non può sostituire la propria valutazione a quella effettuata nei gradi precedenti. Il suo controllo è limitato alla verifica che la motivazione della decisione sia logica, coerente e non manifestamente contraddittoria. Non può entrare nel merito della scelta, ma solo controllare il modo in cui essa è stata giustificata.
Le Motivazioni della Corte
Nel motivare la sua decisione, la Cassazione ha richiamato precedenti pronunce, sottolineando che il giudice di merito, nel decidere sulle attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in esame analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che egli indichi gli elementi che ha ritenuto decisivi per la sua valutazione, potendo implicitamente disattendere tutti gli altri.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fondato il proprio diniego su due elementi chiave:
1. La gravità del reato: Le modalità concrete con cui i reati erano stati commessi.
2. La personalità delle imputate: Gli aspetti caratteriali e i precedenti delle condannate.
Secondo la Cassazione, fare riferimento a questi criteri, previsti dall’art. 133 del codice penale, è sufficiente a rendere la motivazione adeguata e a sottrarla a qualsiasi censura in sede di legittimità. La decisione del giudice di merito è stata quindi considerata incensurabile.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di legittimità. La valutazione delle attenuanti generiche è un’espressione tipica della discrezionalità del giudice di merito, il quale è l’unico a poter apprezzare pienamente le sfumature del caso concreto e la personalità dell’imputato. Il ricorso in Cassazione su questo punto è destinato all’inammissibilità se la motivazione del giudice di merito appare logica e ancorata ai criteri di legge, come la gravità del fatto e la personalità del reo. Di conseguenza, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato per le ricorrenti la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È possibile ricorrere in Cassazione se il giudice nega le attenuanti generiche?
No, non è possibile entrare nel merito della decisione. Il ricorso è ammissibile solo se la motivazione del giudice è manifestamente illogica, contraddittoria o inesistente, ma non per contestare la scelta discrezionale di negare le attenuanti.
Cosa deve motivare il giudice quando nega le attenuanti generiche?
Il giudice non deve analizzare ogni singolo elemento, ma è sufficiente che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi per la sua valutazione, come la gravità del reato e la personalità dell’imputato, come indicato dall’art. 133 del codice penale.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47150 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47150 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il 21/12/1997
NOME nato il 05/03/1995
avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta da! Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Bari del 4 maggio 2022 che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME per un reato di furto tentato (capo A), della sola NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 495 cod. pen. (capo B) e della sola NOME COGNOME per un reato di furto (capo C) e, ritenuta la continuazione, le aveva condannate alla pena ritenuta di giustizia;
che i ricorsi delle imputate, che si dolgono del diniego delle attenuanti generiche, sono inammissibili, poiché, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte di merito ha fatto riferimento sia alla gravità del reato che alla personalità delle imputate;
che all’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/11/2024.