Attenuanti Generiche: Quando un Ricorso Generico Porta all’Inammissibilità
Nel processo penale, la concessione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale per la determinazione della pena. Tuttavia, per contestare il loro diniego in Cassazione non è sufficiente una semplice lamentela: il ricorso deve essere specifico e criticamente argomentato. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso proprio per la sua genericità.
I Fatti del Caso
L’imputato era stato condannato sia in primo grado dal Tribunale che in secondo grado dalla Corte d’Appello per due reati legati agli stupefacenti, previsti dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti (D.P.R. 309/1990). La difesa, non soddisfatta della pena inflitta, ha deciso di presentare ricorso per cassazione, concentrando le proprie doglianze su un unico punto: la motivazione con cui i giudici di merito avevano negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il Ricorso in Cassazione e il Diniego delle Circostanze Attenuanti Generiche
L’unico motivo di ricorso presentato dall’imputato lamentava un ‘vizio di motivazione’ da parte della Corte d’Appello. Secondo la difesa, i giudici non avevano adeguatamente giustificato la loro decisione di non applicare le attenuanti previste dall’art. 62-bis del codice penale. L’imputato riteneva che la motivazione fornita fosse inadeguata e non tenesse conto di elementi a suo favore che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
L’obiettivo del ricorso era, quindi, ottenere un annullamento della sentenza limitatamente alla parte sulla determinazione della pena, sperando in una nuova valutazione più favorevole da parte del giudice del rinvio.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Le motivazioni di questa decisione si basano su due principi fondamentali del diritto processuale penale.
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato generico. La Corte ha sottolineato che, per essere ammissibile, un motivo di ricorso non può limitarsi a una critica astratta, ma deve contenere un’analisi critica specifica delle argomentazioni della sentenza impugnata. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva adeguatamente contestato le ragioni esposte dalla Corte d’Appello, rendendo il suo gravame privo della necessaria specificità. La Cassazione ha ricordato che principi consolidati, anche se nati in tema di motivi d’appello (Sez. U, Galtelli), si applicano anche al ricorso per cassazione.
In secondo luogo, la Corte ha ribadito la natura del potere discrezionale del giudice nel concedere o negare le circostanze attenuanti generiche. La legge (art. 62-bis c.p.) non impone al giudice di esaminare e confutare ogni singolo elemento potenzialmente favorevole all’imputato. È invece sufficiente che il giudice indichi gli elementi di preponderante rilevanza che, a suo giudizio, sono ostativi alla concessione del beneficio. In questo caso, la pena inflitta era comunque inferiore alla media edittale, e la motivazione della Corte d’Appello era stata ritenuta congrua.
Le Conclusioni: l’Importanza di un Ricorso Specifico
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: l’onere della specificità dei motivi di ricorso è un requisito imprescindibile. Chi impugna una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, deve costruire una critica puntuale e argomentata, non una semplice lamentela. Per quanto riguarda le circostanze attenuanti generiche, il potere del giudice di merito è ampiamente discrezionale. La Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente, non per sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. La decisione si conclude, come da prassi in caso di inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché mancava di una necessaria analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata. Era, in sostanza, generico e non contestava in modo specifico le motivazioni della Corte d’Appello sul diniego delle attenuanti.
Il giudice è obbligato a motivare dettagliatamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche su ogni singolo punto sollevato dalla difesa?
No. Secondo la Corte, non è imposto al giudice di merito di esprimere una valutazione su ogni singola deduzione difensiva. È sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza che sono ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso?
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13901 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13901 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia resa il 6/10/2022 dal Tribunale di Marsala di condanna per due condotte criminose di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesse in Marsala il 7 marzo 2022 e in Marsala, in epoca anteriore e prossima al 7 marzo 2020;
considerato che il ricorrente, con l’unico motivo, ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena (diniego delle circostanze attenuanti generiche), che ritiene non adeguatamente motivata dai giudici territoriali;
considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendo stata la misura della pena congruamente motivata a pag.2;
rilevato che, in ogni caso, la pena irrogata è comunque inferiore alla misura media edittale (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243) e che la ratio della disposizione di cui all’art.62 bis cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, non impone, tuttavia, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti;
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
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