Attenuanti generiche: perché un ricorso generico è destinato all’insuccesso
L’ordinanza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, in particolare quando si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La decisione sottolinea la necessità di formulare motivi di ricorso specifici e critici rispetto alla sentenza impugnata, pena la dichiarazione di inammissibilità. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio i principi affermati dalla Suprema Corte.
I fatti di causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo, condannato in primo e secondo grado per un reato legato agli stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. L’imputato, tramite il suo difensore, si è rivolto alla Corte di Cassazione lamentando due vizi principali nella sentenza della Corte d’Appello di Firenze: in primo luogo, un vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche con un giudizio di prevalenza sulla recidiva contestata; in secondo luogo, un’erronea applicazione della legge penale e un difetto di motivazione riguardo all’ordine di espulsione dal territorio dello Stato.
Le ragioni della contestazione e le attenuanti generiche
Il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di rivedere la decisione dei giudici di merito, i quali avevano negato una riduzione di pena attraverso il meccanismo delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la motivazione della Corte d’Appello era insufficiente. Inoltre, veniva contestata la legittimità del provvedimento di espulsione, ritenuto anch’esso non adeguatamente motivato. La difesa puntava a ottenere una valutazione più favorevole che tenesse conto di elementi a vantaggio dell’imputato, tali da giustificare un trattamento sanzionatorio più mite.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno definito i motivi presentati come “manifestamente infondati” e “generici”. Secondo la Corte, il ricorso non era riuscito a instaurare un confronto critico e costruttivo con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre doglianze generiche e in contrasto con la giurisprudenza consolidata.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato in modo dettagliato perché il ricorso non potesse trovare accoglimento.
In primo luogo, per quanto riguarda la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche, i giudici hanno ritenuto la motivazione della Corte d’Appello pienamente “conferente” e adeguata. La decisione di secondo grado si basava solidamente su elementi concreti: la personalità negativa dell’imputato, la sua recidiva specifica (cioè per reati della stessa indole) e la notevole entità del fatto, desunta dal numero di dosi ricavabili dalla sostanza sequestrata (oltre cento dosi medie singole). Questi elementi, secondo la Corte, giustificavano ampiamente sia la pena inflitta sia il giudizio di bilanciamento sfavorevole all’imputato.
La Corte ha poi ribadito un principio fondamentale: il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è un’attività di valutazione discrezionale tipica del giudice di merito. Tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia il frutto di un “mero arbitrio o di ragionamento illogico”. Nel caso di specie, la motivazione era logica, coerente e ben ancorata ai fatti.
In secondo luogo, anche il motivo relativo al provvedimento di espulsione è stato giudicato generico. La sentenza impugnata, infatti, aveva adeguatamente motivato la decisione evidenziando la pericolosità sociale dell’imputato con argomentazioni logiche. La difesa non ha offerto elementi specifici per contrastare tale valutazione, limitandosi a una contestazione di carattere generale.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma un orientamento consolidato: per avere successo in Cassazione, non è sufficiente lamentare un presunto errore del giudice di merito. È indispensabile che il ricorso sia specifico, puntuale e che dialoghi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone le eventuali illogicità o le violazioni di legge in modo chiaro e argomentato. Una doglianza generica, che non si confronta con le ragioni esposte nella decisione, è destinata a essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione rischia di essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i suoi motivi sono manifestamente infondati, generici, non si confrontano criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata e si pongono in contrasto con la giurisprudenza di legittimità consolidata.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche in questo caso?
La concessione delle attenuanti generiche è stata negata perché la Corte di merito ha fornito una motivazione adeguata, basata su elementi concreti come la personalità negativa dell’imputato, la sua recidiva specifica e la gravità del fatto, rappresentata dal notevole numero di dosi di sostanza stupefacente sequestrata.
Il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti può essere sempre riesaminato dalla Corte di Cassazione?
No. La Corte di Cassazione ha ribadito che il giudizio di comparazione tra circostanze opposte è una valutazione discrezionale del giudice di merito. È insindacabile in sede di legittimità, a meno che non risulti frutto di puro arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, cosa che non è stata riscontrata nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8476 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8476 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME, ritenuto responsabile del reato di all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 nelle conformi sentenze di merito.
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva; erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla disposta espulsione dal territorio dello Stato.
Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto la giurisprudenza di legittimità.
Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito ritenuto congrua la pena irrogata in primo grado in ragione della negativa personalità dell’imputato, gravato da recidiva specifica, e della entità del fatto in considerazioni del numero rilevante di dosi ricavabili dalla sostanza stupefacente caduta in sequestro (oltre cento dosi medie singole);
ritenuto che, in base a consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio di comparazione tra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto, come nella specie, da adeguata motivazione (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 del 18/6/2017; Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Rv. 229298, sez. 4, Sentenza n. 4072 del 2021).
Ritenuto, quanto al provvedimento di espulsione, che la sentenza, sostenuta da motivazione adeguata e pertinente, in cui si evidenzia – con argomentazioni logiche e coerenti – la pericolosità sociale dell’imputato, è genericamente avversata dalla difesa dell’imputato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il P
GLYPH
“NOME