Attenuanti Generiche: Quando il Riconoscimento Implicito è Sufficiente
La concessione delle attenuanti generiche è un momento cruciale nella determinazione della pena. Ma cosa succede se un giudice riduce la sanzione senza menzionarle esplicitamente? Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce che una riduzione sostanziale della pena può essere considerata un accoglimento implicito della richiesta, specialmente se questa è stata presentata in modo generico. Analizziamo insieme questo importante principio.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990. In secondo grado, la Corte d’Appello di Roma, pur confermando la responsabilità penale dell’imputato, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, operando una significativa riduzione della pena inflitta.
Nonostante questo esito favorevole, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione. Il motivo? Una presunta mancanza e contraddittorietà della motivazione della sentenza d’appello.
Il Motivo del Ricorso: Le Attenuanti Generiche Ignorate?
Il cuore della doglianza era semplice: la difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse ridotto la pena senza però pronunciarsi esplicitamente sul riconoscimento delle attenuanti generiche. Queste circostanze erano state specificamente invocate nell’atto di appello come motivo per ottenere una pena più mite.
In sostanza, secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto non solo diminuire la pena, ma anche spiegare formalmente di aver accolto la richiesta relativa alle attenuanti. La mancanza di questa pronuncia esplicita, a suo dire, viziava la sentenza.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Riconoscimento Implicito delle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno stabilito un principio chiaro: l’accoglimento di una richiesta di attenuanti può avvenire anche in forma implicita, attraverso il risultato pratico ottenuto.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva ridotto di un terzo sia la pena base detentiva sia quella pecuniaria. Questa consistente diminuzione è stata interpretata dalla Cassazione come la concreta manifestazione della volontà del giudice di accogliere le ragioni dell’appellante.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, ha sottolineato la genericità della richiesta originaria. L’imputato aveva invocato le attenuanti generiche in termini “meramente enunciativi”, senza allegare elementi specifici a sostegno della richiesta. Di fronte a una domanda così aspecifica, il giudice non è tenuto a una motivazione analitica e dettagliata. Una risposta, altrettanto concreta come la riduzione della pena, è stata ritenuta sufficiente.
In secondo luogo, la Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse comunque motivato la riduzione della pena, ritenendo quella inflitta in primo grado “eccessiva”. Nel fare ciò, aveva fatto riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., che includono anche “la valutazione relativa alla personalità del reo”. Di fatto, il giudice di secondo grado aveva adeguato la pena al fatto concreto, accogliendo nella sostanza le lamentele dell’appellante. Pertanto, la riduzione della pena non è stata un atto arbitrario, ma il risultato di una valutazione di merito che implicitamente teneva conto delle circostanze favorevoli all’imputato.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un importante principio di economia processuale e di sostanza sulla forma. Non è sempre necessaria una pronuncia formale ed esplicita sul riconoscimento delle attenuanti generiche. Quando un giudice d’appello riduce significativamente la pena in accoglimento di un motivo di gravame, si presume che abbia implicitamente riconosciuto le ragioni sottostanti, comprese le attenuanti richieste. Per la difesa, ciò significa che le richieste di attenuanti devono essere formulate in modo specifico e supportate da elementi concreti, per sollecitare una motivazione altrettanto puntuale da parte del giudice.
Una Corte d’Appello può riconoscere le attenuanti generiche senza dichiararlo esplicitamente nella sentenza?
Sì, secondo la sentenza analizzata, una sostanziale riduzione della pena base (in questo caso di un terzo) costituisce un riconoscimento implicito delle attenuanti generiche, soddisfacendo la richiesta dell’appellante.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte d’Appello, riducendo considerevolmente la pena, aveva di fatto già accolto nella sostanza le richieste dell’imputato. La doglianza è stata quindi giudicata priva di fondamento giuridico evidente.
Qual è la conseguenza di una richiesta di attenuanti generiche formulata in modo generico e non specifico?
Se la richiesta di attenuanti generiche è meramente enunciativa e non supportata da elementi specifici, il giudice non è tenuto a fornire una motivazione dettagliata sul punto. In tal caso, la riduzione della pena può essere considerata una risposta adeguata e sufficiente alla richiesta.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35703 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35703 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso,.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando in punto di pena la pronuncia resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Roma, ha confermato l’affermazione di responsabilità di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell’imputato che, con un unico motivo di ricorso, deducenancanza e contraddittorietà della motivazione per avere la Corte territoriale disposto una riduzione della pena inflitta all’imputato senza pronunciarsi sul riconoscimento delle attenuanti generiche,esplicitamenteinvocate con l’atto di appello, come pure riconosciuto nella sentenza impugna t a.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Invero, la Corte di appello, nel ritenere fondato l’appello, haridotto di un terzo la pena base detentiva individuata dal primo Giudice e di circa un terzo la pena base pecuniaria,su cui ha poi operato la riduzione per il rito, così implicitamente riconoscendo le circostanze attenuanti generiche che l’imputato aveva peraltro invocato in termini meramente enunciativi, del tutto aspecifici, attesa la mancanza di allegazione di elementi specifici a sostegno della relativa richiesta. Genericità che connota anche la doglianza riproposta in questa sede. Nella sostanza, la Corte territoriale, accogliendo l’appello proposto, ha adeguat94a pena al fatto concreto, illustrandone adeguatamente le ragioni laddove ha osservato che la pena base applicata dal Giudice di primo grado risultava eccessiva,«posto che tra i criteri di determinazione della pena di cui all’art.133 c.p.rientra anche la valutazione relativa alla personalità del reo», all’evidenza effettuata dalla Corte di merito.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 maggio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME