Attenuanti Generiche: Quando il Giudice Può Limitarne la Riduzione?
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più significativi a disposizione del giudice per personalizzare la pena e adeguarla alla specifica vicenda umana e processuale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 6132/2024) ha ribadito i confini della discrezionalità del giudice di merito in questo ambito, chiarendo perché la sua valutazione sia difficilmente contestabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza riguardava la misura della riduzione della pena concessa a titolo di attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte territoriale non aveva applicato la riduzione nella sua massima estensione possibile, senza fornire una giustificazione adeguata per tale scelta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata conteneva una motivazione completa ed esaustiva. La decisione di non applicare il massimo della riduzione era stata, infatti, supportata da una valutazione argomentata della personalità dell’imputato, desunta dal suo comportamento successivo al reato.
Le Motivazioni: la Discrezionalità del Giudice sulle Attenuanti Generiche
Il cuore della pronuncia risiede nella riaffermazione di un principio consolidato in giurisprudenza. La valutazione e la quantificazione delle attenuanti generiche sono rimesse all’esclusivo vaglio del giudice di merito. Si tratta di un giudizio di fatto, basato sulla discrezionalità del magistrato, che si sottrae al sindacato di legittimità della Cassazione a una condizione fondamentale: che la decisione sia sorretta da una motivazione sufficiente e logica.
La Corte ha ricordato, citando precedenti conformi (Sez. 6, n. 41365/2010; Sez. 1, n. 46954/2004), che il compito del giudice è quello di adeguare la pena alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo. La motivazione non deve essere necessariamente analitica, ma deve far emergere in misura sufficiente le ragioni che hanno guidato la scelta del giudice. In questo caso, il riferimento al comportamento post-delittuoso dell’imputato è stato ritenuto un elemento idoneo a giustificare una riduzione non massima della pena. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che contestare in Cassazione la misura delle attenuanti generiche è un’impresa ardua, se non impossibile, quando il giudice di merito ha fornito una motivazione, anche sintetica, ma priva di vizi logici. Per la difesa, ciò significa che è fondamentale argomentare e provare in modo solido, già nei primi gradi di giudizio, tutti gli elementi favorevoli alla personalità dell’imputato e alla minore gravità del fatto. Attendere il giudizio di legittimità per lamentare una riduzione di pena ritenuta insufficiente si rivela, nella maggior parte dei casi, una strategia infruttuosa.
Può la Corte di Cassazione modificare la misura della riduzione di pena per le attenuanti generiche decisa da un giudice?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la decisione sulla quantità della riduzione di pena se questa è supportata da una motivazione sufficiente e priva di vizi logici. Il suo è un controllo di legittimità, non di merito.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende.
Quali elementi ha considerato il giudice per non applicare la massima riduzione per le attenuanti generiche in questo specifico caso?
Il giudice ha basato la sua decisione sulla valutazione della personalità dell’imputato, desunta in particolare dal comportamento che quest’ultimo ha tenuto dopo la commissione del fatto, ritenendo tale valutazione sufficiente a giustificare una riduzione non massima della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6132 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6132 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo unico dedotto nel ricorso è manifestamente infondato oltre che affetto da genericità, atteso che nella sentenza impugnata, contrariamente a quanto dedotto, è contenuta una motivazione completa ed esaustiva in ordine alle ragioni per le quali la riduzione della pena per le circostanze attenuanti generiche non è stata applicata nel massimo per la valutazione adeguatamente argomentata della personalità dell’imputato desunta dal comportamento tenuto dopo il fatto; va ricordato che la decisione sul punto è rimessa all’esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica, trattandosi di un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591);
ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 8 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidhte