Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma il Potere Discrezionale del Giudice
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui limiti entro cui è possibile contestare il diniego di tali circostanze, riaffermando principi consolidati e di grande rilevanza pratica. Il caso esaminato offre lo spunto per comprendere meglio quale sia il margine di valutazione del giudice di merito e quando un ricorso in Cassazione su questo punto rischia di essere dichiarato inammissibile.
Il Caso in Analisi: Ricorso Contro il Diniego delle Attenuanti
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato il diniego delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che il giudice non avesse adeguatamente considerato alcuni elementi favorevoli all’imputato, che avrebbero dovuto portare a una riduzione della pena. Il ricorso mirava a ottenere una nuova valutazione da parte della Suprema Corte, censurando la motivazione della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte sulle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta (cioè non valuta se le attenuanti fossero o meno meritate), ma si ferma a un giudizio preliminare sulla stessa ammissibilità del motivo di ricorso. La Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice d’appello fosse corretta e insindacabile in quella sede.
Il Giudizio di Fatto del Giudice di Merito
Il fulcro della decisione risiede nel principio secondo cui la concessione o l’esclusione delle attenuanti generiche è un “giudizio di fatto”. Questo significa che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado valutare la sussistenza delle condizioni per applicare la riduzione di pena. Tale valutazione può essere basata anche solo sugli elementi ritenuti preponderanti dal giudice, senza che sia necessario un esame analitico e dettagliato di ogni singolo fattore addotto dalla difesa.
Irrilevanza della Qualificazione del Fatto come Lieve
Un altro punto interessante toccato dalla Corte riguarda la qualificazione giuridica del reato. Nel caso di specie, il fatto era stato qualificato come “di lieve entità” ai sensi della normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90). La Cassazione ha specificato che questa qualificazione, pur indicando una minore gravità del reato, non comporta automaticamente l’obbligo per il giudice di concedere anche le attenuanti generiche. Le due valutazioni rimangono distinte e autonome.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità ribadendo un orientamento giurisprudenziale consolidato. La motivazione del giudice di merito che nega le attenuanti è insindacabile in Cassazione, a condizione che sia “congrua e non contraddittoria”. In altre parole, se il ragionamento del giudice è logico e coerente, la Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione a quella effettuata nei gradi precedenti. È sufficiente che il giudice fondi la sua decisione sulle ragioni che ritiene preponderanti, senza dover confutare punto per punto ogni elemento a favore dell’imputato. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma la natura ampiamente discrezionale del potere del giudice di merito nella concessione delle attenuanti generiche. Per gli operatori del diritto, ciò significa che un ricorso in Cassazione su questo punto ha scarse probabilità di successo se si limita a proporre una diversa lettura degli elementi di fatto, senza evidenziare un vizio logico palese o una contraddittorietà manifesta nella motivazione della sentenza impugnata. La decisione sottolinea l’importanza di articolare le richieste relative alle attenuanti in modo convincente già nei primi gradi di giudizio, dove la valutazione del fatto è centrale e decisiva.
La Corte di Cassazione può rivedere la decisione di un giudice di negare le attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non può rivedere nel merito tale decisione. La valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è un “giudizio di fatto” che spetta al giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione della decisione è illogica, contraddittoria o manifestamente carente.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve motivare specificamente su ogni elemento a favore dell’imputato?
No, non è necessario. Secondo la Corte, il giudice può escludere le attenuanti basando la sua motivazione sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, senza dover procedere a uno specifico apprezzamento o a una confutazione dettagliata per ciascuno dei fattori attenuanti indicati dalla difesa.
La qualificazione di un reato in materia di stupefacenti come “fatto di lieve entità” obbliga il giudice a concedere le attenuanti generiche?
No. La Corte ha chiarito che la qualificazione del fatto come lieve (ex art. 73, comma 5, DPR 309/90) non implica automaticamente l’applicazione delle attenuanti generiche. Si tratta di due valutazioni distinte e autonome.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12335 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12335 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALECUI 05B4OVV) nato il 27/01/1995
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile, siccome coreíta è la motivazione sulla esclusione delle attenuanti generiche alla luce del noto principio per cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (in termini, ex multis Sez. 2 – , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 – 02 COGNOME; Cass., Sez. 6, n. 7707/2003, Rv. 229768). Né osta al diniego la qualificazione dei fatti ex art. 73 / comma 5 del DPR 309/90 che di per sé non implica anche la applicazione delle predette àttenuanti.
Quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 02 2025
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Il Presidente