Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6714 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6714 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LECCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è inammissibi per genericità e manifesta infondatezza, risultando il motivo relativo al trattame sanzionatorio meramente reiterativo di censure disattese con congrua e esaustiva motivazione;
rilevato, infatti, che il motivo relativo alla determinazione della pena e al diniego attenuanti generiche si risolve in una critica all’esercizio del potere discrezionale del gi nella specie ampiamente giustificato dal rilievo attribuito alle modalità del fatto, alla grav pericolo creato dalla condotta di guida durante la fuga, all’intensità del dolo e ai nume precedenti anche specifici dell’imputato, ritenuti ostativi al riconoscimento delle atten generiche;
ritenuta inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consiglierc i estensore
Il Presidente