Attenuanti Generiche: i Limiti al Sindacato della Corte di Cassazione
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, fornisce un importante chiarimento sui limiti del sindacato di legittimità in materia di concessione delle attenuanti generiche e di graduazione della pena. La decisione sottolinea la vasta discrezionalità del giudice di merito in queste valutazioni, un principio cardine del nostro ordinamento penale. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
Il Caso in Esame: Ricorso contro la Graduazione della Pena
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione per due ragioni principali: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’errata determinazione degli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione tra i reati.
Secondo la difesa, la corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato gli elementi a favore dell’imputato che avrebbero giustificato una pena più mite. Il ricorso mirava quindi a ottenere una rivalutazione da parte della Suprema Corte, sperando in una riduzione della sanzione finale.
Attenuanti Generiche e Potere Discrezionale del Giudice
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nel consolidato orientamento giurisprudenziale che attribuisce al giudice di merito un’ampia discrezionalità nella graduazione della pena. Questo potere, esercitato in aderenza ai principi sanciti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, sfugge al sindacato di legittimità a meno che non si traduca in una decisione palesemente arbitraria, illogica o priva di una motivazione sufficiente.
In altre parole, non è compito della Cassazione sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato direttamente i fatti e le prove nel corso del processo. Il suo ruolo è verificare che la decisione sia stata presa nel rispetto della legge e attraverso un percorso logico-giuridico coerente.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha specificato che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame e a confutare punto per punto ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli aspetti ritenuti decisivi per la valutazione complessiva. Se il giudice indica chiaramente le ragioni fondanti della sua decisione, evidenziando l’assenza di elementi positivi di particolare rilievo, tutti gli altri argomenti proposti dalle parti si considerano implicitamente disattesi o superati.
Nel caso specifico, la motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata adeguata e non contraddittoria, rendendo il ricorso privo di fondamento e quindi inammissibile.
Conclusioni: L’Inammissibilità del Ricorso e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame riafferma un principio fondamentale: la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche e sulla commisurazione della pena è una prerogativa quasi esclusiva del giudice di merito. L’accesso alla Corte di Cassazione per contestare tali aspetti è possibile solo in casi eccezionali di palese irragionevolezza. Per il ricorrente, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della manifesta infondatezza del suo gravame.
Il giudice di merito è obbligato a considerare tutti gli elementi addotti dalle parti per concedere le attenuanti generiche?
No, secondo la Corte non è necessario. È sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e all’assenza di elementi positivi, anche disattendendo o superando implicitamente tutti gli altri elementi da tale valutazione.
Quando la Corte di Cassazione può annullare la decisione del giudice sulla pena e sulle attenuanti generiche?
La Corte di Cassazione può intervenire solo quando la decisione del giudice di merito sulla graduazione della pena è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico ed è priva di una motivazione sufficiente.
Qual è la conseguenza di un ricorso giudicato manifestamente infondato dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10323 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10323 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in particolare, pag. 6);
che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferiment quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 20 febbraio 2024
Il-onsi) iere estensore ,
Il Presidente