Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5616 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5616 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME <IM MOHAMED nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno di condanna di NOME in ordine al reato di cui all'art. comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento d richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gal e altri, Rv. 252900). Non di meno, il riconoscimento o meno di tale circostanza è un giudizi fatto che compente alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legitt presenza di congrua motivazione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenu generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 13/04/2017, Rv. 271269 – 01).
Ciò premesso, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi qu ricordati ed ha escluso le menzionate attenuanti sul rilievo dei precedenti penali di cui anche specifico.
Ora, il ricorrente censura la sentenza sul punto perché non avrebbe preso in considerazione la regolare presenza sul territorio e il buon comportamento processuale. Anche sotto questo profilo il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Infatti, nel menzio giudizio il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall' cod.pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento d beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità reato e alle modalità di esecuzione del reato può essere sufficiente a riconoscerle ovvero escluderle (Sez. 2, n.. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, RAGIONE_SOCIALE e altri, Rv. 242419).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte a proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilit alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata C 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2026 Il Consi
Il Presidente