Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21668 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21668 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MANFREDONIA il 06/03/1998
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il Tribunale di Foggia aveva condannato COGNOME NOME per il reato di cui all’art.
cod. pen., mentre, invece, l’aveva assolto dal reato di cui all’art. 455 cod. pen.;
– che la Corte di appello di Bari, a seguito di impugnazione proposta da entrambe le part ha riformato la pronuncia di primo grado, condannando l’imputato per il reato di cui all’art
cod. pen. e dichiarando l’estinzione per prescrizione dell’altro reato;
– che, avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore;
– che il primo motivo, con il quale il ricorrente sostiene che il fatto che la Corte di non aveva ritenuto necessario l’espletamento di alcun accertamento tecnico sull’autenticità del
banconote renderebbe evidente la “grossolanità” del falso, è manifestamente infondato; che la
Corte di appello, infatti, ha ritenuto non necessario alcun accertamento tecnico sull’autent delle banconote, perché una parte di esse riportavano il medesimo numero di serie; che tale
circostanza, con riferimento alla singola banconota, non può evidentemente costituire, di per s elemento sufficiente per sostenere la grossolanità del falso;
– che, con il secondo motivo, il ricorrente ha articolato alcune censure che so all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effet
dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 2162
n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 2
24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile da tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata;
che il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che le attenuanti generiche erano state riconosciute con riferimento a un reato per il quale è sopraggiunta pronuncia di n doversi procedere per prescrizione; che la Corte di appello, con motivazione ampia e priva di vi logici, ha chiarito le ragioni per le quali non potevano essere concesse le attenuanti generi con riferimento al reato per il quale è intervenuta condanna in secondo grado, a seguito impugnazione del Procuratore generale (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata); che, quando mutano i parametri e/o la sequenza del calcolo della pena, il mero raffronto “matematico” tra componenti della pena non riesce più a fornire un adeguato criterio di verifica di un’eventu reformatio in peius, poiché, modificandosi i reciproci rapporti ponderali dei singoli elementi, il presupposto stesso per effettuare un utile confronto;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 14 maggio 2025
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Il Consigliere estensore
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