Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10340 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10340 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle contestate aggravanti. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertiv deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti e di ritenere condividibile il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alla contestata aggravante di aver provocato un incidente stradale, posto che il fattore positivo, rappresentato dal comportamento collaborativo processuale, può controbilanciare e compensare, ma non sopravanzare il disvalore concreto del fatto, tenuto conto della sua effettiva gravità.
La sentenza impugnata si colloca, pertanto, nell’alveo del consolidato e condivisibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adegua tezza della pena irrogata in concreto (Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell’8/6/2017; COGNOME, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, COGNOME Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, COGNOME, Rv. 229298). Peraltro, è da ritenersi sufficiente la motivazione che «per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idone realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto» (così, oltre alle già citate Sez. U. COGNOME, Sez. 5, n.29885/2017 e Sez. 2 n.31543/2017).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammiss bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorr pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024
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