Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19202 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19202 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il 18/02/1993
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Foggia del 14 giugno 2022, con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, NOME COGNOME era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/ 1990.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen.
Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. stesso, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, si limita a prospettare deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste (s contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), altresì censurando il trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243).
2.1. La motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenta e giustifica, manifestandone piena adesione, le ragioni per cui il giudice di primo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all’imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 2 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 242419-01), in particolar modo evidenziando la mancanza di elementi positivamente valutabili, avuto riguardo alla presenza di una precedente condanna definitiva per gravi ed analoghi reati, nonché alla circostanza che, contrariamente da quanto asserito dalla difesa, l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi ex se sulla scelta del rito abbreviato.
Come ricordato, in ultimo, da Sez. 4, n. 22589 del 18/04/2024, NOME COGNOME non mass. in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta di de-
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finire il processo nelle forme del rito abbreviato che implica “ex lege” il rico mento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario,
stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all’impu tato (Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277271 – 01; Sez. 2,
24312 del 25/03/2014, Diana, Rv. 260012 – 01; Sez. 4, n. 6220 del 19/12/2008
dep. 2009, COGNOME, Rv. 242861 – 01; Sez. 4, n. 17537 del 01/04/2008, COGNOME, Rv
240394 – 01).
Il provvedimento impugnato appare pertanto conforme all’orientamento consolidato di questa Corte di legittimità, secondo cui il mancato riconoscime
delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal g dice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragi
dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo
di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489
01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01; Sez. 3, n. 44071 de
25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. anche Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018, Rv 275509 – 03).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. p non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorren pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mende.