Attenuanti generiche: quando il passato criminale giustifica il diniego
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i principi che guidano questa valutazione, chiarendo come la presenza di precedenti penali e una persistente inclinazione al delitto possano legittimamente condurre al loro diniego. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente contestava principalmente due punti della decisione dei giudici di merito: in primo luogo, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; in secondo luogo, la sussistenza della recidiva infraquinquennale e la severità dell’aumento di pena conseguente.
L’imputato sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non concedergli il beneficio di una pena ridotta, nonostante la sua richiesta. La difesa mirava a ottenere una valutazione più mite della sua posizione, ma si è scontrata con il giudizio rigoroso basato sulla sua storia criminale pregressa.
La decisione della Corte sul diniego delle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. I giudici supremi hanno confermato la correttezza dell’operato della Corte d’Appello, sottolineando come la decisione fosse in linea con i consolidati principi giurisprudenziali in materia.
Il Ruolo della Recidiva
Un punto centrale del ragionamento della Corte riguarda la valutazione della recidiva. I giudici hanno specificato che non si tratta di un automatismo, ma di una valutazione concreta. Nel caso di specie, è stato esaminato il rapporto tra il reato sub iudice e le condanne precedenti. La Corte ha concluso che la condotta criminosa pregressa non era un evento isolato, ma l’indicatore di una “perdurante inclinazione al delitto” che ha agito come fattore criminogeno per la commissione del nuovo reato.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha motivato la propria decisione evidenziando che il giudice di merito ha correttamente esercitato la propria discrezionalità. La concessione delle attenuanti generiche richiede la presenza di elementi positivi e giustificativi che, nel caso in esame, erano del tutto assenti. Al contrario, i numerosi e specifici precedenti penali dell’imputato hanno fornito una base solida per negare il beneficio.
La Discrezionalità del Giudice di Merito
La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la graduazione della pena, inclusa la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale potere, tuttavia, non è arbitrario, ma deve essere esercitato in aderenza ai criteri stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono di considerare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole. In questo caso, il giudice ha adeguatamente motivato la sua decisione facendo riferimento a elementi decisivi e rilevanti emersi dal processo, assolvendo così il suo onere argomentativo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che il passato criminale di un imputato ha un peso determinante nella concessione delle attenuanti generiche. Non basta la semplice assenza di elementi di particolare gravità nel nuovo reato per ottenere una riduzione di pena. È necessario che emergano elementi positivi di valutazione sulla condotta dell’imputato. La decisione sottolinea che la recidiva, se valutata come espressione di una tendenza a delinquere, costituisce un ostacolo quasi insormontabile al riconoscimento di qualsiasi beneficio. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma della totale infondatezza delle sue doglianze.
Quando un giudice può negare le attenuanti generiche?
Un giudice può negare le attenuanti generiche quando mancano elementi giustificativi e la storia criminale dell’imputato, come i precedenti penali, indica una persistente inclinazione a commettere reati.
Come viene valutata la recidiva ai fini della determinazione della pena?
La recidiva viene valutata in modo concreto, analizzando il rapporto tra il reato per cui si procede e le condanne precedenti. Se emerge che la condotta passata è un fattore criminogeno per il nuovo delitto, essa giustifica un aumento della pena, secondo i criteri dell’art. 133 del codice penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10623 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10623 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a CATANIA il 09/11/1994
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Matteo;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso che contestano rispettivamente il diniego delle attenuanti generiche e la sussistenza della recidiva infraquinquennale – ed in ogni caso la severità dell’aumento per tale aggravante sono manifestamente infondati;
che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda pag. 3 della sentenza impugnata ove si richiamano i plurimi e specifici precedenti penali) dei principi della giurisprudenza di legittimità in tema di attenuanti e di recidiva, e nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ha valorizzato l’assenza di elementi giustificativi e nel valutare la recidiva ha esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra fatto per cui si procede e le precedenti condanne, rilevando che la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iuclice”;
che, inoltre, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.