Attenuanti Generiche: Quando il Giudice Può Negarle? L’Analisi della Cassazione
La determinazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice è chiamato a bilanciare la gravità del reato con la personalità dell’imputato. Un ruolo cruciale è svolto dalle attenuanti generiche, previste dall’art. 62 bis del codice penale, che consentono di adeguare la sanzione al caso concreto. Ma quali sono i limiti della discrezionalità del giudice nel concederle o negarle? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su questo punto, chiarendo l’onere di motivazione richiesto.
Il Caso in Esame: Un Ricorso contro la Determinazione della Pena
Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda un imputato condannato in primo e secondo grado per un reato legato agli stupefacenti, aggravato da recidiva specifica. L’imputato ha presentato ricorso per cassazione lamentando un’erronea determinazione della pena, in particolare per la mancata concessione delle attenuanti generiche e per la presunta violazione dei criteri di cui all’art. 133 del codice penale.
Il ricorrente sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente valutato gli elementi a suo favore, limitandosi a negare le attenuanti senza una motivazione approfondita. Il ricorso, tuttavia, non ha superato il vaglio di ammissibilità della Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte e il Principio sulle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d’Appello. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali: la genericità del ricorso e la corretta applicazione dei principi che regolano la concessione delle attenuanti.
Innanzitutto, la Corte ha ribadito che un ricorso, per essere ammissibile, non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze, ma deve contenere un’analisi critica e specifica delle argomentazioni della sentenza impugnata. In assenza di questo confronto, il ricorso risulta generico e, quindi, inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha chiarito in modo netto i contorni del dovere di motivazione del giudice in materia di determinazione della pena.
Il Dovere di Motivazione del Giudice
La Cassazione ha osservato che la pena inflitta era comunque inferiore alla media edittale. In questi casi, l’onere di motivazione del giudice è meno stringente. Non è richiesta una disamina analitica di ogni singolo criterio dell’art. 133 c.p., ma è sufficiente una motivazione che dia conto delle ragioni che hanno portato a quantificare la pena in quella misura, ritenuta congrua.
La Discrezionalità nel Concedere le Attenuanti Generiche
Il punto centrale della decisione riguarda le attenuanti generiche. La Corte ha ribadito che la loro concessione è una facoltà puramente discrezionale del giudice di merito. Quest’ultimo non è tenuto a prendere in considerazione ogni singola deduzione difensiva a sostegno della richiesta. Al contrario, è sufficiente che il giudice indichi gli elementi di preponderante rilevanza che ha ritenuto ostativi alla concessione delle attenuanti. Nel caso di specie, la presenza di una recidiva specifica e infraquinquennale era un elemento sufficiente a giustificare il diniego, rendendo superflua un’analisi dettagliata di altri aspetti potenzialmente favorevoli all’imputato.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. In primo luogo, sottolinea l’importanza di redigere ricorsi specifici e critici, che si confrontino puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata. In secondo luogo, conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche. Per la difesa, ciò significa che non basta elencare elementi favorevoli, ma è necessario argomentare in modo convincente sul perché tali elementi debbano prevalere su quelli negativi, come i precedenti penali. Per l’imputato, la decisione ribadisce che il diniego delle attenuanti è legittimo quando il giudice fornisce una motivazione sintetica ma chiara, basata sugli elementi che ritiene più significativi.
Un giudice deve sempre concedere le attenuanti generiche se richieste?
No, la concessione delle attenuanti generiche è una facoltà discrezionale del giudice di merito e non un obbligo, anche se richieste dalla difesa.
Come deve motivare il giudice la sua decisione di non concedere le attenuanti generiche?
È sufficiente che il giudice indichi gli elementi di preponderante rilevanza che si oppongono alla concessione (ad esempio, la recidiva), non essendo tenuto a valutare e confutare ogni singolo argomento difensivo a favore.
Cosa succede se un ricorso per cassazione non contiene un’analisi critica della sentenza impugnata?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. È un requisito essenziale che l’atto di impugnazione si confronti in modo specifico con le argomentazioni della decisione che si contesta, altrimenti risulta generico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44544 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44544 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia resa il 14 luglio 2022 dal Tribunale di Milano di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Milano il 14 giugno 2022 con recidiva specifica e infraquinquennale;
considerato che il ricorrente, con due motivi di ricorso, ha dedotto erronea applicazione della legge penale in relazione alla determinazione della pena, sia con riguardo all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche sia con riguardo ai criteri di cui all’art.133 cod. pen.;
considerato che il ricorso non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendo stata la misura della pena congruamente motivata;
rilevato che la pena irrogata è comunque inferiore alla misura media edittale (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243) e che la ratio della disposizione di cui all’art.62 bis cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, non impone, tuttavia, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti;
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023
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Il Pfresidente