Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11776 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11776 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a Fucecchio il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 18/09/2023 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18 settembre 2023 con la quale la Corte di Appello di Firenze, ha confermato la sentenza emessa, in data 15 aprile 2019, con la quale il Tribunale di Firenze, lo ha condannato alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte territoriale, ignorando le note conclusive e la documentazione trasmessa via Pec dalla difesa in data 9 settembre 2023, avrebbe erroneamente affermato la mancata allegazione di elementi favorevoli alla mitigazione della
pena e, di conseguenza, rigettato la richiesta di concessione delle attenuanti generiche senza tenere conto del radicale cambiamento dello stile di vita del ricorrente desumibile dalla documentazione prodotta nel giudizio di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata è priva di qualunque valutazione in ordine agli elementi favorevoli ad una mitigazione della pena dedotti dalla difesa con le note di trattazione scritta depositate nel corso del giudizio di appello.
La Corte territoriale, affermando in modo apodittico che la difesa non avrebbe indicato “minimamente alcun elemento positivo da valorizzare” (vedi pag. 6 della sentenza impugnata) ha omesso di valutare la documentazione prodotta dalla difesa, documentazione attestante l’avvenuta assunzione a tempo indeterminato del ricorrente presso la RAGIONE_SOCIALE fin dal luglio 2022 e la conseguente percezione di un salario di poco inferiore ai 2.000,00 euro mensili.
L’apodittica asserzione della Corte di merito si risolve nella sostanziale elusione delle doglianze difensive, in particolare la motivazione risulta inesistente non avendo i giudici di appello valutato, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, la condotta susseguente al reato e le condizioni di vita individuale e sociale dell’imputato come previsto dall’art. 133 cod. pen. (vedi Sez. 6, n. 20023 del 30/01/2014, Gligora, Rv. 259762; da ultimo Sez. 1, n. 46924 del 13/07/2023, Sassano, non massimata).
E se è vero che il diniego delle generiche può essere fondato anche su un solo elemento, che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso, è altrettanto vero il giudice, nell’esercizio del suo ampio potere discrezionale, deve comunque rendere chiaro il suo iter argomentativo, esplicitando le ragioni della prevalenza o della esaustività di un parametro rispetto agli altri, argomentazione non rinvenibile nel caso di specie.
Dall’accertato vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché la Corte d’appello possa, attraverso l’analisi delle risultanze processuali, valutare se le circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. siano o meno concedibili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio sulle attenuanti generiche.
Così deciso il 22 febbraio 2024
Il Consiglière , èttensore GLYPH