Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37449 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37449 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 916/2025
NOME COGNOME BRANDA
CC – 15/10/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Egitto il DATA_NASCITA,
avverso la sentenza del 16 aprile 2025 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha
concluso per l’inammissibilitˆ del ricorso;
Con sentenza del 16 aprile 2025 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale, in data 11 novembre 2024, il Tribunale di Milano, in esito al giudizio abbreviato, ha ritenuto NOME responsabile del reato di cui allÕart. 624cod. pen., condannandolo alla pena finale di anni 2, mesi 8 di reclusione, ed euro 800 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo lamenta il carattere manifestamente illogico o contraddittorio della motivazione posta a fondamento del diniego delle circostanze attenuanti generiche: incorrendo in un vero e proprio travisamento, la Corte ha sottolineato l’assenza di segni di reale ravvedimento e la negativa personalitˆ del ricorrente, che invece ha dimostrato la volontˆ di reinserirsi nel mondo del lavoro, procurandosi un impiego.
2.2. Con il secondo motivo chiede di sollevare la questione di legittimitˆ costituzionale dellÕart. 624cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. nella parte in cui la norma incriminatrice non prevede che la pena comminata per tale fattispecie delittuosa possa essere diminuita in misura non eccedente un terzo quando per natura, specie, mezzi e modalitˆ o circostanze dellÕazione, ovvero per la particolare tenuitˆ del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entitˆ.
Per questo specifico profilo si sottolineano i ripetuti interventi della Corte costituzionale per i delitti di estorsione e rapina, con pronunce le cui argomentazioni ben possono essere estese al furto in abitazione, valorizzando i principi di proporzione e di individualizzazione della pena, in ragione della sua finalitˆ rieducativa.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
1. Il ricorso è inammissibile.
Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito la notte del 9 novembre 2024 l’imputato, con l’aiuto di un correo, strapp˜ dal collo di NOME COGNOME, che si trovava a una
fermata dell’autobus, una collana d’oro; quindi, fu inseguito, raggiunto e trattenuto dalla vittima e dai suoi amici, fino all’arrivo di appartenenti all’esercito (prima) e di personale della polizia locale (poi).
Per quanto di interesse, i giudici hanno escluso che l’NOME fosse meritevole di una mitigazione del trattamento sanzionatorio.
2.1. Ci˜ posto, il primo motivo è inammissibile, poichŽ in parte aspecifico ed in parte manifestamente infondato.
Sostenendo che il diniego delle attenuanti generiche è fondato soltanto sull’assenza di segni di rielaborazione critica, il ricorso non si confronta compiutamente con le ragioni della decisione.
La valutazione dei giudici di merito, infatti, è giustificata da una ben più ampia motivazione (pp. 5 e 6 sentenza impugnata), esente da manifesta illogicitˆ o profili contraddittori, che fa leva, oltre che sulle modalitˆ del fatto (commesso di notte, ed opponendosi con violenza alla restituzione della collana sottratta), anche sull’assenza di elementi positivi di valutazione, non potendosi apprezzare al riguardo il comportamento processuale invocato dal ricorrente, poichŽ consistito nel rendere dichiarazioni del tutto inverosimili.
Inoltre, i giudici di merito hanno sottolineato l’assenza di ogni iniziativa riparatoria, e la condotta successiva al fatto, posto che, in costanza di misura cautelare, il ricorrente è stato tratto in arresto per reati in materia di stupefacenti.
Si tratta di una motivazione che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509 Ð 03; conf., Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME, Rv. 242419 – 01), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 Ð 02; conf., Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163 – 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244 – 01).
La della disposizione di cui all’art. 62cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltˆ di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena, non impone, infatti, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti.
Ne consegue che anche un solo elemento attinente alla personalitˆ del colpevole o all’entitˆ del reato ed alle modalitˆ di esecuzione pu˜ legittimamente fondare il diniego.
2.2. Il secondo motivo è inammissibile.
In punto di rilevanza, la questione di legittimitˆ costituzionale, oltre ad essere formulata genericamente, pur ove sollevata ed accolta, non potrebbe produrre alcun effetto per il ricorrente, in considerazione del fatto che la Corte territoriale, con motivazione in alcun modo censurata, ha espressamente escluso che il fatto sia meritevole di una mitigazione sanzionatoria, diversamente da quanto il ricorrente oggi deduce, ponendo una questione agganciata a un motivo comunque proposto per la prima volta in sede di legittimitˆ (pp. 4 e 5 appello).
Stante lÕinammissibilitˆ del ricorso e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cos’ deciso in Roma, il 15 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME