Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38077 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38077 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ARZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto due separati ricorsi avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale ha confermato la conda irrogata in ordine al reato previsto dall’art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1 n.309.
E’ inammissibile, in quanto manifestamente infondato, il primo motivo di doglianza contenuto nel ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, nel quale l’imput ha lamentato il difetto di motivazione deducendo che la Corte territoriale sarebbe limitata a richiamare per relationem gli argomenti contenuti nella sentenza di primo grado, senza procedere a un effettivo vaglio dei motivi d appello.
Difatti, la Corte territoriale ha congruamente esaminato nel merito i motivi appello, dando compiutamente atto delle ragioni poste alla base della condivision delle conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado.
L’unico motivo del ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO e il secondo motivo de ricorso sottoscritto dell’AVV_NOTAIO, attinenti al diniego delle circostanze atte generiche, sono manifestamente infondati oltre che del tutto generici e aspecific
A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riform dell’art. 62bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stat incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazion insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia co anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prev ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un sol elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente; nel caso di spe quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di qualsia
elemento positivo – anche in riferimento ai plurimi precedenti dell’imputato idoneo a giustificare l’applicazione delle relative circostanze attenuanti.
Le doglianze attinenti al trattamento sanzionatorio, contenute nello stess secondo motivo del ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO in relazione al determinazione della pena base, sono inammissibili, atteso che il ricorrente non s confronta con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte territoriale, che appare corretto nell’esercizio della valutazione attribuit punto al giudice di merito.
In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nell discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissa pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sic è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 d 17/10/2007, Cilia).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorsibe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore
La Pr sid pte