Attenuanti generiche: Come deve motivare il giudice il diniego?
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del giudizio penale, in cui il giudice esercita un’ampia discrezionalità per adeguare la pena alla specifica personalità dell’imputato e alle circostanze del reato. Ma cosa succede quando queste attenuanti vengono negate? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui requisiti di motivazione richiesti al giudice di merito, stabilendo un principio di economia processuale di grande rilevanza pratica.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che, nel confermare la sua responsabilità penale, aveva negato il riconoscimento delle attenuanti generiche. L’unico motivo di ricorso per Cassazione si concentrava proprio su questo punto, lamentando una violazione di legge per il mancato riconoscimento di circostanze che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
L’imputato sosteneva, in sostanza, che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente considerato tutti gli elementi a suo favore. La questione è quindi giunta al vaglio della Suprema Corte, chiamata a decidere sulla correttezza della motivazione adottata dal giudice di secondo grado.
Il Principio di Diritto sulle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Nel farlo, ha ribadito un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia di attenuanti generiche. Il principio chiave è che, nel motivare il diniego, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione e analizzi partitamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli emersi dagli atti processuali.
È sufficiente, invece, un “congruo riferimento” agli elementi negativi ritenuti decisivi o, in alternativa, alla semplice assenza di elementi positivi degni di nota. Questa valutazione, se logicamente coerente, assorbe e supera ogni altra considerazione, rendendo superflua una disamina dettagliata di ogni singolo aspetto dedotto dalla difesa.
La Valutazione della Personalità dell’Imputato
Un aspetto cruciale della decisione riguarda il peso dato alla personalità dell’imputato. La Corte di Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse legittimamente fondato il suo giudizio sfavorevole sulla personalità del soggetto, desumendolo anche dalla sua scelta di rimanere assente durante il processo. Sebbene la contumacia o l’assenza non siano di per sé un elemento di colpevolezza, possono essere legittimamente interpretate dal giudice come un dato valutabile nel più ampio quadro della personalità, ai fini della concessione o meno delle attenuanti.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello del tutto adeguata. Il giudice di secondo grado aveva, infatti, espresso un giudizio negativo sulla personalità dell’imputato, ritenendolo un elemento prevalente e decisivo per negare le attenuanti generiche. Tale valutazione, secondo la Cassazione, ha di fatto “disatteso o superato” tutti gli altri elementi che la difesa avrebbe potuto addurre a favore del proprio assistito. La decisione di non concedere il beneficio è stata quindi considerata correttamente e sufficientemente motivata, senza alcuna violazione di legge.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche è molto ampia, ma deve essere sempre supportata da una motivazione logica e coerente. Tuttavia, tale motivazione può essere anche sintetica. Per contestare efficacemente un diniego, non basta elencare gli elementi favorevoli che si presume siano stati ignorati; è necessario dimostrare un vizio logico o una palese contraddittorietà nel ragionamento del giudice sugli elementi negativi posti a fondamento della decisione. La sentenza, inoltre, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro alla Cassa delle ammende, una conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi, sia favorevoli che sfavorevoli?
No. Secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi, senza dover esaminare ogni singolo aspetto.
La scelta dell’imputato di non partecipare al processo può influire sulla concessione delle attenuanti generiche?
Sì. La Corte ha ritenuto legittimo che il giudizio sfavorevole sulla personalità dell’imputato, ai fini del diniego delle attenuanti, fosse basato anche, ma non solo, sulla sua decisione di rimanere assente durante il processo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39026 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39026 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VILLARICCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 4 sul giudizio sfavorevole sulla personalità dell’imputato anche, ma non solo, alla luce della decisione di rimanere assente durante il processo);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 settembre 2024