Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Obbligo di Motivazione
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice esercita un’ampia discrezionalità per adeguare la pena alla specifica situazione dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna su questo tema, chiarendo i confini dell’obbligo di motivazione quando il giudice decide di negare tali circostanze. La decisione sottolinea che non è necessaria una disamina analitica di ogni elemento, ma è sufficiente una motivazione focalizzata sugli aspetti decisivi.
Il Caso in Esame
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per i reati di rapina aggravata e violazione della legge sulle armi. La sentenza di primo grado, emessa all’esito di un giudizio abbreviato, era stata integralmente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, anche in comparazione con la recidiva contestata.
La Decisione sulle Attenuanti Generiche e la Motivazione del Giudice
Il ricorso contestava la decisione dei giudici di merito di non concedere le attenuanti generiche, ritenendo la motivazione fornita insufficiente o illogica. Secondo la difesa, non erano stati adeguatamente valutati gli elementi a favore dell’imputato che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La Suprema Corte ha evidenziato come la motivazione della sentenza impugnata fosse del tutto priva di illogicità evidenti. Ma l’aspetto più significativo della pronuncia risiede nel richiamo a un consolidato principio di diritto.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha ribadito che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti. È sufficiente, infatti, che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la decisione.
In altre parole, una volta che il giudice ha individuato e argomentato i punti cruciali che lo hanno portato a negare il beneficio, tutti gli altri elementi (anche quelli di segno opposto non menzionati) si considerano implicitamente superati o assorbiti da tale valutazione. Non è richiesta una confutazione punto per punto di ogni argomentazione difensiva. Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva fornito una motivazione ritenuta congrua e logica, rendendo il ricorso privo di fondamento.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale volto a preservare l’efficienza del sistema giudiziario, evitando motivazioni pletoriche e ripetitive. Per la difesa, ciò significa che, nel richiedere le attenuanti generiche, è cruciale focalizzarsi su elementi di eccezionale rilevanza, capaci di incidere in modo decisivo sulla valutazione complessiva del giudice. Una semplice elencazione di circostanze potenzialmente favorevoli potrebbe non essere sufficiente a scalfire una motivazione di diniego che si fondi su solidi elementi di segno contrario. La decisione, pertanto, ha implicazioni dirette sulla strategia processuale, spingendo a valorizzare gli argomenti più forti anziché disperdere le energie su una moltitudine di aspetti secondari.
Un giudice deve analizzare ogni singolo elemento a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente che il giudice motivi il suo diniego facendo riferimento agli elementi che ritiene decisivi, senza dover esaminare e confutare analiticamente ogni singolo punto favorevole o sfavorevole emerso nel processo.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’ perché la motivazione della Corte di Appello nel negare le attenuanti generiche era esente da evidenti illogicità e si basava su un principio di diritto consolidato, rendendo le censure della difesa prive di pregio.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37450 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37450 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME MINUTILLO TURTUR
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a Potocani (Bosnia-Erzegovina) il DATA_NASCITA inoltre: AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE dato avviso alle parti;
avverso la sentenza del 09/01/2025 della Corte di appello di Cagliari, Sezione Distaccata di
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Cagliari, Sezione Distaccata di RAGIONE_SOCIALE, ha confermato la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 14 febbraio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con la quale era stata affermata la penale responsabilità del COGNOME in relazione ai reati di rapina aggravata (artt. 628, commi 2 e 3 n. 1, cod. pen. e 71 d.lgs. n. 159/2011) e di violazione della legge sulle armi (art. 4 l. 110/1975) commessi in data 15 marzo 2023.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico: violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche e vizi di motivazione sul punto anche con riguardo all’eventuale giudizio di comparazione con la recidiva.
Rilevato che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche Ł manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
– Relatore –
Ord. n. sez. 15294/2025
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME