Attenuanti Generiche: Quando la Motivazione del Giudice è Sufficiente?
La concessione o il diniego delle attenuanti generiche rappresenta uno dei punti più delicati e discrezionali del processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna sul tema, chiarendo i limiti dell’obbligo di motivazione del giudice di merito nel negare tali circostanze. La pronuncia offre spunti fondamentali per comprendere come la valutazione del giudice, pur dovendo essere giustificata, non necessiti di un’analisi capillare di ogni singolo elemento emerso nel processo. Analizziamo nel dettaglio questa decisione per capire i principi che guidano il diniego delle attenuanti generiche.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’appello. L’appellante lamentava, come unico motivo di doglianza, la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, il giudice di secondo grado non avrebbe adeguatamente considerato alcuni elementi a favore del proprio assistito, limitandosi a negare il beneficio senza una disamina completa del quadro fattuale e personale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Gli Ermellini hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: il giudice, nell’esercitare la propria discrezionalità, non è tenuto a un’analisi analitica di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o emergenti dagli atti. La decisione si fonda sulla constatazione che la Corte d’appello aveva fornito una motivazione puntuale, facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi per giustificare il diniego e all’assenza di fattori positivi di rilievo.
Le Motivazioni: la discrezionalità del Giudice e il perimetro del diniego delle attenuanti generiche
Il cuore della motivazione della Cassazione risiede nel concetto di discrezionalità del giudice di merito. La Corte ha chiarito che, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi considerati preponderanti o decisivi. Una volta che il giudice ha esposto una valutazione coerente e logica basata su tali elementi, tutti gli altri aspetti, anche se potenzialmente favorevoli all’imputato, si considerano implicitamente superati e disattesi.
Nel caso specifico, la Corte ha anche valorizzato la motivazione del giudice d’appello laddove aveva distinto i presupposti per la concessione delle attenuanti generiche da quelli che avevano portato al riconoscimento di un’altra specifica attenuante (quella legata all’art. 416-bis.1, terzo comma, c.p.). Questo passaggio è cruciale: il riconoscimento di una circostanza attenuante speciale non comporta automaticamente il diritto a ottenere anche quelle generiche, poiché le valutazioni alla base delle due decisioni possono fondarsi su presupposti diversi e non sovrapponibili. La decisione della Corte d’appello era, quindi, immune da censure perché logicamente argomentata e fondata su elementi concreti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale di grande importanza pratica. Per la difesa, ciò significa che non è sufficiente elencare una serie di elementi potenzialmente favorevoli per ottenere le attenuanti generiche o per contestarne il diniego. È necessario, invece, dimostrare che la valutazione del giudice sia manifestamente illogica, contraddittoria o basata su elementi inesistenti. Per i giudici di merito, la pronuncia ribadisce l’ampiezza del loro potere discrezionale, a condizione che la motivazione, seppur sintetica, sia ancorata a elementi concreti e decisivi presenti nel fascicolo processuale. In sintesi, la valutazione complessiva sulla meritevolezza del beneficio prevale sulla necessità di una puntigliosa confutazione di ogni singolo argomento difensivo.
Il giudice deve considerare tutti gli elementi favorevoli all’imputato per negare le attenuanti generiche?
No, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che, nell’esercizio della sua discrezionalità, faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti e all’assenza di elementi positivi.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato, in quanto la motivazione del giudice di merito era stata considerata adeguata e conforme ai principi giurisprudenziali.
Il riconoscimento di un’attenuante specifica obbliga il giudice a concedere anche le attenuanti generiche?
No. La Corte ha evidenziato che i presupposti di applicazione delle attenuanti generiche sono diversi da quelli che possono giustificare il riconoscimento di un’altra attenuante specifica. Pertanto, il giudice può logicamente riconoscere una e negare le altre sulla base di una differente valutazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14558 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14558 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 della Corte d’appello di Palermo
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, nell’esercizio della discrezionalità che è propria, faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all’assenz di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazio (si veda, in particolare, a pag. 18, la puntuale motivazione della Corte di merito anche alla luce della diversità di presupposti di applicazione delle predette attenuanti rispetto a quelli che hanno giustificato il riconoscimento di quella di cui all’art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2024.