Attenuanti Generiche: Non Serve una Motivazione Analitica per il Diniego
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, cosa accade quando queste vengono negate? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale riguardo l’obbligo di motivazione del giudice in caso di diniego, chiarendo i limiti di tale dovere.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in primo grado e in appello per reati previsti dal codice delle leggi antimafia e per false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, ha presentato ricorso in Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava la motivazione con cui la Corte d’Appello aveva negato la concessione delle attenuanti generiche, o quantomeno il loro giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva. Secondo la difesa, la motivazione era carente e illogica.
La Valutazione della Cassazione sul Diniego delle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Gli Ermellini hanno sottolineato che la motivazione della Corte d’Appello era esente da evidenti vizi di illogicità. A sostegno della propria decisione, la Cassazione ha richiamato un suo consolidato orientamento giurisprudenziale.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nel principio secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti processuali. È infatti sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi che ha ritenuto decisivi o comunque rilevanti per la sua valutazione. Con tale argomentazione, tutti gli altri elementi non menzionati si considerano implicitamente disattesi o superati dal ragionamento del giudice. Nel caso specifico, il ricorrente non aveva peraltro indicato ulteriori elementi favorevoli, trascurati in appello, che avrebbero potuto concretamente incidere sul trattamento sanzionatorio.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la discrezionalità del giudice nella valutazione delle attenuanti generiche è molto ampia e che l’onere di motivazione per il loro diniego non richiede una disamina analitica di ogni singolo aspetto. Per chi intende contestare una tale decisione, non basta lamentare una generica carenza di motivazione, ma è necessario indicare specifici elementi favorevoli e decisivi che il giudice avrebbe illegittimamente ignorato. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, a conferma della totale infondatezza del ricorso.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve motivare su ogni singolo elemento favorevole all’imputato?
No, secondo la Corte di Cassazione, non è necessario. È sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, mentre gli altri si intendono implicitamente superati o disattesi dalla sua valutazione complessiva.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene giudicato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, non viene esaminato nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, di norma, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Qual era il punto centrale del ricorso presentato dall’imputato?
Il ricorso si basava su un unico motivo: un presunto vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello nel negare la concessione delle attenuanti generiche o, in subordine, la loro equivalenza rispetto all’aggravante della recidiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12905 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12905 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a GROTTAGLIE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 20 ottobre 2023 che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Reggio Emilia con la quale l’imputato è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli art. 75 comma 2 del d.lgs. n. 159/2011 e art. 495 cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo – con il quale il ricorrente contesta vizio di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche quanto meno con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva – è manifestamente infondato in presenza ( pag.2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decis o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; né sono stati indicati ulteriori elementi favorevoli in grado di incidere in concreto sul trattamento sanzionatorio e che siano stati trascurati dalla sentenza impugnata.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024