Attenuanti Generiche: Quando il Giudice Può Negarle Senza Analizzare Tutto?
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, poiché consente al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato. Tuttavia, cosa succede quando il giudice nega questo beneficio? È tenuto a smontare punto per punto ogni argomento della difesa? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su questo aspetto, stabilendo chiari confini al dovere di motivazione del giudice di merito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello che, nel confermare la sua condanna, aveva negato l’applicazione delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che i giudici di secondo grado non avessero adeguatamente considerato elementi a favore del proprio assistito, come il valore ridotto del bene oggetto del reato e il suo uso limitato. Secondo il ricorrente, questi fattori avrebbero dovuto portare a una mitigazione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d’Appello. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo di ricorso non consentito in sede di legittimità e, in ogni caso, manifestamente infondato. La decisione si basa su un principio consolidato in giurisprudenza riguardo l’ampiezza del dovere di motivazione del giudice nel negare le attenuanti generiche.
Le motivazioni
La Corte ha chiarito che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti processuali.
Il fulcro della decisione risiede nel seguente principio: è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi che ritiene decisivi o comunque rilevanti per la sua valutazione. Una volta che il giudice ha fornito una motivazione logica e coerente basata su questi elementi chiave, tutti gli altri fattori non menzionati si considerano implicitamente superati o disattesi da tale valutazione.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva specificato nella sua sentenza perché il valore del bene e il suo uso limitato non potessero essere considerati elementi favorevoli tali da giustificare la concessione delle attenuanti. Questa motivazione, secondo la Cassazione, era esente da vizi logici evidenti e, pertanto, non censurabile in sede di legittimità. Il ricorso, tentando di ottenere una nuova valutazione dei fatti, esulava dai poteri della Corte di Cassazione, che si limita al controllo sulla corretta applicazione della legge.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica per la difesa tecnica: non basta elencare una serie di elementi potenzialmente favorevoli per ottenere le attenuanti generiche. È necessario che tali elementi siano davvero significativi e in grado di incidere sulla valutazione complessiva della gravità del reato e della personalità dell’imputato. La decisione del giudice di merito, se supportata da una motivazione logica e non contraddittoria, anche se sintetica, è difficilmente attaccabile in Cassazione. La strategia difensiva deve quindi concentrarsi nel dimostrare perché certi elementi non sono solo presenti, ma anche decisivi ai fini del giudizio, in modo da rendere più difficile per il giudice ignorarli o superarli con una motivazione generica.
È obbligatorio per un giudice considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato quando nega le attenuanti generiche?
No, secondo la Corte di Cassazione non è necessario. È sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che ritiene decisivi o più rilevanti, anche se ciò significa non menzionare altri fattori favorevoli indicati dalla difesa.
Si può contestare davanti alla Corte di Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
Si può fare solo se la motivazione del giudice precedente è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare i fatti per decidere se le attenuanti andavano concesse, poiché questo rientra nel merito del giudizio, precluso alla sede di legittimità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente in questo caso?
Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2253 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2253 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda in particolare la pagina 3 della sentenza impugnata ove si specifica che non è possibile considerare il valore del bene ricettato e l’uso limitato d stesso come elementi a favore del ricorrente) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione del attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevol dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri d valutazione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende
Roma 12/12/23
Il co sigliere est
NOME COGNOME