Attenuanti Generiche: Quando il Giudice Può Negarle?
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, potendo incidere significativamente sull’entità della pena. Tuttavia, cosa accade quando il giudice nega questo beneficio? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti della motivazione richiesta per un tale diniego, stabilendo un principio di economia processuale di grande rilevanza pratica. Analizziamo insieme la vicenda e la decisione della Suprema Corte.
Il Fatto: Ricorso contro il Diniego delle Attenuanti
Il caso in esame ha origine dalla condanna di una persona per il reato di furto pluriaggravato, confermata sia in primo grado che in appello. L’imputata ha presentato ricorso per cassazione, lamentando l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione con cui la Corte d’Appello aveva negato la concessione delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, i giudici di merito non avevano adeguatamente ponderato tutti gli elementi a favore dell’imputata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso non consentito in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondato. La decisione si basa su un consolidato principio giurisprudenziale che definisce i confini del dovere di motivazione del giudice di merito nel negare le attenuanti.
Le Motivazioni: il Principio di Decisività nella valutazione delle attenuanti generiche
Il cuore della decisione risiede nella riaffermazione di un importante principio: per motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione e confuti analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti. È invece sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi che ritiene decisivi o, comunque, più rilevanti per la sua decisione.
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha riscontrato che la sentenza impugnata presentava una motivazione logica e priva di vizi evidenti. I giudici di merito avevano fondato il loro convincimento su elementi specifici, ritenuti prevalenti rispetto a qualsiasi altro potenziale fattore favorevole. Di conseguenza, tutti gli altri elementi non menzionati si intendono implicitamente disattesi o superati da tale valutazione complessiva. Questo approccio evita di appesantire le sentenze con la disamina di ogni singolo dettaglio, concentrando l’attenzione sugli aspetti cruciali che hanno determinato la decisione.
Le Conclusioni: i Limiti del Sindacato di Legittimità
L’ordinanza conferma che la valutazione circa la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto, riservato al prudente apprezzamento del giudice di merito. Il controllo della Corte di Cassazione, in sede di legittimità, non può spingersi a una nuova valutazione degli elementi, ma deve limitarsi a verificare che la motivazione della decisione sia logicamente coerente, non contraddittoria e non manifestamente illogica. La decisione ribadisce quindi che un ricorso basato su una presunta insufficienza motivazionale ha scarse possibilità di successo se la sentenza impugnata ha, anche sinteticamente, esposto le ragioni fondanti del diniego basandosi su elementi ritenuti preponderanti.
Un giudice deve analizzare tutti gli argomenti della difesa per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente che il giudice motivi il diniego facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, anche senza confutare ogni singolo punto favorevole o sfavorevole sollevato dalle parti.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la richiesta di rivalutazione della concessione delle attenuanti non è consentita in sede di legittimità e perché il motivo era manifestamente infondato, dato che la sentenza d’appello presentava una motivazione esente da evidenti illogicità.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11408 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11408 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 08/09/1997
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale ella era stata ritenuta responsabile del delitto di furto pluriaggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisi comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025.