Attenuanti Generiche: Quando la Motivazione del Giudice è Sufficiente?
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice esercita un’ampia discrezionalità per adeguare la pena alla specifica situazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 10648/2025) torna su un punto cruciale: fino a che punto deve spingersi il giudice nel motivare il diniego di tali circostanze? La risposta della Suprema Corte è chiara e consolida un orientamento giurisprudenziale di grande rilevanza pratica.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. I motivi di doglianza erano due: in primo luogo, si contestava la mancata concessione delle attenuanti generiche; in secondo luogo, si criticava la valutazione compiuta dai giudici nella determinazione dell’entità della pena. L’imputato sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato gli elementi a suo favore.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a un gradino prima, rilevando che le censure mosse dal ricorrente erano manifestamente infondate e non idonee a mettere in discussione la logicità e la correttezza giuridica della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il cuore della pronuncia risiede nella motivazione con cui viene respinto il primo motivo di ricorso. La Cassazione ribadisce un principio consolidato: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti. È invece sufficiente che egli faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione.
In altre parole, il giudice può legittimamente concentrare la sua motivazione solo su quegli aspetti che, nella sua valutazione discrezionale, assumono un peso preponderante e giustificano il rigetto della richiesta. Tutti gli altri elementi, anche se non esplicitamente menzionati, si considerano implicitamente superati e disattesi da questa valutazione complessiva. Questo approccio garantisce snellezza al processo decisionale, purché la motivazione fornita sia esente da vizi logici evidenti. La Corte, a supporto di questa tesi, richiama numerosi precedenti conformi.
Le Motivazioni: La Valutazione della Pena
Anche la censura relativa alla determinazione della pena è stata ritenuta infondata. La Cassazione ha sottolineato che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in base alle modalità concrete del fatto. Viene qui richiamato un altro principio cardine del giudizio di legittimità: la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sull’adeguatezza della sanzione. Il suo controllo si limita a verificare che la decisione sia motivata in modo conforme alla legge (in particolare agli artt. 132 e 133 del codice penale) e ai canoni della logica. Anche in questo caso, non è necessario che il giudice analizzi singolarmente tutti i parametri elencati dall’art. 133 c.p., essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di maggior rilievo nel suo giudizio complessivo.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma la notevole ampiezza della discrezionalità del giudice di merito nella valutazione sia delle attenuanti generiche sia della commisurazione della pena. Per la difesa, ciò significa che un ricorso in Cassazione basato sulla mera omissione di alcuni elementi favorevoli ha scarse probabilità di successo se la decisione impugnata si fonda su un nucleo argomentativo logico e coerente. La motivazione del giudice è considerata adeguata quando individua e valorizza gli elementi cruciali, senza perdersi in una disamina analitica di ogni singolo dettaglio processuale.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve confutare ogni elemento a favore dell’imputato?
No. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi, poiché tutti gli altri si considerano implicitamente superati da tale valutazione.
Quando la Corte di Cassazione può rivedere la decisione sulla quantità della pena?
La Corte di Cassazione può intervenire sulla determinazione della pena solo quando la motivazione del giudice di merito è mancante, palesemente illogica o non conforme ai principi stabiliti dalla legge (artt. 132 e 133 c.p.). Non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice, ma si limita a un controllo di legittimità e logicità.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver proposto un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10648 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10648 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ARZANO il 27/10/1957
avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
considerato che il giudizio sulla pena – oggetto del secondo motivo di ricorso – è stato congruamente motivato (cfr. pagg. 6-7) in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.