Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31439 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31439 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato;
che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione de giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le prec condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per l commissione del reato “sub iudice”;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l’eccessivo discostamento della pena irrogata dal minimo edittale ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle part rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti dec comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Se 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509 – 03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME Cotiis, Rv. 265826 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 01/07/2025.