Attenuanti generiche: la valutazione discrezionale del giudice
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati nel processo penale, in cui il giudice esercita un’ampia discrezionalità per adeguare la pena al caso concreto. Tuttavia, questa discrezionalità non è assoluta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti e i criteri della motivazione richiesta al giudice quando decide di non concedere tali circostanze, offrendo importanti spunti di riflessione per la difesa.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando due aspetti principali della sentenza. In primo luogo, contestava il riconoscimento della recidiva, sostenendo che non fosse stata adeguatamente provata. In secondo luogo, criticava la decisione dei giudici di merito di non concedergli le attenuanti generiche e di avergli inflitto una pena eccessivamente distante dal minimo previsto dalla legge. Secondo la difesa, la motivazione su questi punti era carente e illogica.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi giudicati pretestuosi o privi di fondamento.
Le Motivazioni della Corte
L’ordinanza è particolarmente interessante per i principi che ribadisce in materia di valutazione della recidiva e di concessione delle attenuanti generiche.
La Valutazione della Recidiva: Oltre la Gravità dei Fatti
La Corte ha chiarito che la valutazione sulla recidiva non può basarsi unicamente sulla gravità dei reati precedenti o sul tempo trascorso. Il giudice ha il dovere di esaminare in concreto, sulla base dei criteri dell’articolo 133 del codice penale, il legame tra il nuovo reato e le condanne passate. L’obiettivo è verificare se la condotta criminale pregressa sia sintomo di una ‘perdurante inclinazione al delitto’ che ha agito come fattore criminogeno per il nuovo reato. Si tratta quindi di una valutazione qualitativa e non meramente quantitativa.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e la Motivazione
Sul punto più controverso, quello relativo al diniego delle attenuanti generiche, la Cassazione ha riaffermato un principio consolidato nella sua giurisprudenza. Non è necessario che il giudice di merito, nel motivare la sua decisione, prenda in esame e confuti singolarmente tutti gli elementi favorevoli all’imputato (siano essi dedotti dalle parti o emergenti dagli atti). È invece sufficiente che egli faccia riferimento agli elementi che ha ritenuto decisivi o comunque rilevanti per la sua scelta. Con tale motivazione, tutti gli altri elementi di segno contrario si considerano implicitamente superati o disattesi. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse esente da illogicità e, quindi, incensurabile in sede di legittimità.
Conclusioni
Questa pronuncia conferma la linea rigorosa della Corte di Cassazione riguardo ai requisiti di ammissibilità dei ricorsi. Sottolinea come la motivazione del giudice di merito, specialmente in ambiti di ampia discrezionalità come la concessione delle attenuanti generiche, sia soggetta a un controllo di legittimità focalizzato sulla logicità e coerenza del ragionamento, piuttosto che sulla valutazione di ogni singolo elemento. Per la difesa, ciò significa che non è sufficiente elencare elementi a favore del proprio assistito, ma è cruciale dimostrare l’illogicità manifesta della decisione del giudice che li ha ritenuti non prevalenti rispetto agli aspetti negativi.
Come valuta il giudice la recidiva?
Il giudice non si limita a considerare la gravità o il tempo trascorso dai reati precedenti, ma deve esaminare il rapporto concreto tra il nuovo reato e le condanne passate per verificare se queste indichino una persistente inclinazione al delitto che ha influenzato la nuova condotta.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare ogni elemento a favore dell’imputato?
No. Secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, considerando implicitamente superati tutti gli altri di segno contrario.
Cosa comporta una dichiarazione di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza?
Comporta il rigetto del ricorso senza un esame nel merito e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31439 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31439 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 29/03/1975
avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato;
che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione de giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le prec condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per l commissione del reato “sub iudice”;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l’eccessivo discostamento della pena irrogata dal minimo edittale ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle part rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti dec comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Se 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509 – 03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De COGNOME, Rv. 265826 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 01/07/2025.