Attenuanti Generiche: Quando il Giudice Può Legittimamente Negarle?
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui la discrezionalità del giudice gioca un ruolo fondamentale per adeguare la pena alla specifica situazione dell’imputato. Ma quali sono i limiti di questa discrezionalità? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i requisiti della motivazione con cui il giudice nega tali circostanze, confermando un orientamento consolidato.
Il Caso: Dalla Condanna per Ricettazione al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che, pur dichiarando prescritto il reato di truffa, confermava la condanna di un imputato per il reato di ricettazione. La difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, basando le proprie doglianze su un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente giustificato la sua decisione di non applicare la riduzione di pena prevista per queste circostanze.
La Questione Legale: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il cuore della questione sottoposta alla Suprema Corte riguarda i criteri che il giudice di merito deve seguire nel motivare la sua decisione di non concedere le attenuanti generiche. L’imputato, infatti, sosteneva che la corte territoriale avesse errato nel non valorizzare alcuni elementi a suo favore, omettendo una valutazione completa della sua posizione.
Il punto cruciale è stabilire se il giudice sia obbligato a esaminare e confutare analiticamente ogni singolo elemento favorevole dedotto dalla difesa o se, al contrario, sia sufficiente una motivazione più sintetica ma incentrata sugli aspetti ritenuti decisivi.
Le Motivazioni della Cassazione sul diniego delle attenuanti
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Gli Ermellini hanno ribadito un principio giurisprudenziale ormai granitico: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli emersi nel processo. È sufficiente, invece, che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione.
Secondo la Corte, una volta che il giudice ha individuato gli elementi che, a suo avviso, ostacolano la concessione del beneficio, tutti gli altri aspetti (anche se favorevoli all’imputato) devono considerarsi implicitamente superati e disattesi da tale valutazione. La motivazione del giudice di merito è stata quindi ritenuta esente da ‘manifesta illogicità’ e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
La decisione in commento conferma che il giudizio sulla concessione o meno delle attenuanti generiche è un’espressione tipica della discrezionalità del giudice di merito. L’obbligo di motivazione è assolto quando la decisione si fonda su argomenti logici e pertinenti, anche se non analitici. Per la difesa, ciò significa che non basta elencare elementi potenzialmente favorevoli, ma è necessario dimostrare come questi siano talmente decisivi da rendere illogica una valutazione negativa complessiva. La conseguenza dell’inammissibilità del ricorso è stata, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver adito la Corte con un ricorso privo di fondamento.
Come deve essere motivato il diniego delle attenuanti generiche?
La motivazione è considerata adeguata e non illogica se il giudice fa riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la sua decisione, senza dover analizzare ogni singolo aspetto favorevole o sfavorevole all’imputato.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti. È sufficiente che la sua motivazione si concentri su quelli ritenuti decisivi, che implicitamente superano tutti gli altri.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa, al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51748 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51748 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/12/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a FUBINE il 17/12/1953
avverso la sentenza del 19/02/2019 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 19 febbraio 2019, in parziale riforma della sentenza in data 26 gennaio 2013 del Tribunale di Biella, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di truffa per essere lo stesso estinto per prescrizione, mentre confermava la condanna dello stesso imputato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al residuo reato di ricettazione accertato in data 12 dicembre 2008.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato e quindi deve essere dichiarato inammissibile.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.