Attenuanti generiche: la Cassazione fissa i paletti per il ricorso
Il riconoscimento delle attenuanti generiche è uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice esercita un’ampia discrezionalità per adeguare la pena alla specifica vicenda umana e processuale. Ma cosa succede quando queste attenuanti vengono negate? Fino a che punto è possibile contestare tale decisione in Cassazione? Con l’ordinanza n. 30198/2024, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale, chiarendo i limiti del sindacato di legittimità su questo tema.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la decisione di primo grado, negando la concessione delle circostanze attenuanti generiche. L’imputato, ritenendo ingiusta tale decisione, ha presentato ricorso per cassazione, basando le sue doglianze su un unico motivo: il mancato riconoscimento di un trattamento sanzionatorio più mite attraverso, appunto, l’applicazione delle attenuanti.
La Decisione della Corte sulle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta dell’imputato, ma si ferma a un livello procedurale. La Suprema Corte ha stabilito che il motivo di ricorso presentato non era consentito in sede di legittimità e, in ogni caso, era manifestamente infondato. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
Il cuore della decisione risiede nel principio, più volte affermato dalla giurisprudenza, relativo alla motivazione del diniego delle attenuanti generiche. La Corte spiega che il giudice di merito (cioè il Tribunale o la Corte d’Appello) non è obbligato a prendere in considerazione ogni singolo elemento, favorevole o sfavorevole, emerso dagli atti o dedotto dalle parti.
È sufficiente, infatti, che il giudice faccia riferimento agli elementi che ritiene decisivi per la sua valutazione. Una volta che il giudice ha individuato alcuni fattori rilevanti (ad esempio, la gravità dei fatti, la personalità dell’imputato, la sua condotta processuale) e li ha posti a fondamento del diniego con una motivazione logica e non contraddittoria, tutti gli altri elementi non menzionati si considerano implicitamente superati o disattesi. Il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo di verificare l’assenza di vizi logici evidenti nel suo ragionamento. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta esente da tali vizi, rendendo il ricorso infondato.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma la solidità di un orientamento giurisprudenziale consolidato e offre importanti spunti pratici. In primo luogo, rafforza l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche. In secondo luogo, definisce chiaramente i confini del ricorso per cassazione su questo punto: non è sufficiente lamentare il mancato riconoscimento delle attenuanti, ma è necessario dimostrare che la motivazione del giudice di merito sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Un ricorso che si limiti a proporre una diversa lettura degli elementi di fatto, senza evidenziare un vizio logico-giuridico, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Un giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente che il giudice di merito motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, anche se non esamina ogni singolo fattore favorevole o sfavorevole.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo a condizioni molto specifiche. Il ricorso non può riguardare la valutazione di merito, ma deve denunciare un vizio della motivazione, come una palese illogicità o una sua totale assenza.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento analizzato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30198 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30198 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LORETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazi delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità manifestamente infondato in presenza di una motivazione a pag. 5 esente da evidenti illogicit anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che i giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, pre in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rileva atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque ri rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il President
Così deciso, in data 2 luglio 2024
Il Consigliere estensore