Attenuanti generiche: la motivazione del diniego può essere sintetica
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale riguardo la concessione delle attenuanti generiche. Spesso, la difesa contesta la decisione del giudice di non concedere questo beneficio, lamentando una motivazione carente. La Suprema Corte ha chiarito i limiti di tale motivazione, specificando che non è necessaria un’analisi dettagliata di ogni singolo elemento presentato.
Il Caso in Esame: Ricorso contro la Sentenza d’Appello
Il caso analizzato riguarda il ricorso di un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello. La ricorrente lamentava due principali violazioni:
1. La mancata motivazione sulla richiesta di non applicare l’aggravante della recidiva, che avrebbe comportato una pena più mite.
2. La violazione di legge e l’illogicità della motivazione con cui i giudici d’appello avevano negato la concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione.
La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente considerato tutti gli elementi favorevoli all’imputata, limitandosi a una valutazione sommaria.
La Valutazione della Recidiva
Per quanto riguarda il primo motivo, la Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Ha sottolineato che il giudice di merito ha applicato correttamente i principi giuridici. La valutazione sulla recidiva non può basarsi solo sulla gravità dei fatti o sul tempo trascorso, ma deve esaminare in concreto il legame tra il nuovo reato e le condanne precedenti. L’obiettivo è capire se la condotta passata indica una persistente inclinazione al crimine che ha influenzato la commissione del nuovo reato. La Corte ha ritenuto che tale valutazione fosse stata correttamente eseguita nel giudizio di merito.
Il Principio sulle Attenuanti Generiche Confermato dalla Cassazione
Il punto cruciale della decisione riguarda il secondo motivo di ricorso, quello relativo al diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato anche questo motivo manifestamente infondato, ribadendo un principio consolidato nella giurisprudenza.
Secondo la Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è obbligato a esaminare e confutare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole prospettato dalle parti. È sufficiente che la motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi per la decisione.
Questo significa che il giudice può basare il suo giudizio su alcuni aspetti rilevanti del caso, e facendo ciò, si considerano implicitamente superati o disattesi tutti gli altri argomenti non menzionati. L’importante è che la motivazione non sia manifestamente illogica, e nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che non lo fosse.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto il ricorso interamente inammissibile perché manifestamente infondato su entrambi i punti. Per quanto riguarda la recidiva, la valutazione del giudice di merito è stata considerata corretta e in linea con i criteri legali. Sul tema delle attenuanti generiche, la motivazione della sentenza impugnata, seppur sintetica, è stata giudicata immune da vizi di logicità e conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale. Il riferimento agli elementi decisivi è stato ritenuto sufficiente a giustificare il diniego del beneficio, senza necessità di un’analisi puntuale di ogni altro aspetto.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione conferma che la motivazione del giudice sul diniego delle attenuanti generiche gode di un’ampia discrezionalità, purché non sia palesemente illogica. Non è necessario un esame analitico di tutti gli argomenti difensivi. Questa pronuncia ha un’implicazione pratica importante: per la difesa, non basta elencare elementi potenzialmente favorevoli, ma è cruciale dimostrare come questi siano così decisivi da rendere illogica una loro mancata considerazione. Per l’imputato, la conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso sul diniego delle attenuanti generiche è stato dichiarato infondato?
Perché, secondo la Corte di Cassazione, la motivazione del giudice di merito non era illogica. La Corte ha applicato il principio consolidato secondo cui non è necessario esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente fare riferimento a quelli ritenuti decisivi.
Il giudice è obbligato a rispondere a ogni argomentazione della difesa quando nega le attenuanti generiche?
No. Secondo la sentenza, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che considera più rilevanti. Gli altri argomenti si intendono implicitamente superati o disattesi.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4661 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4661 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nata a CASERTA il DATA_NASCITA, in cui Ł parte civile costituita NOME COGNOME, avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d’appello di Napoli; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e la memoria trasmessa in data 7 gennaio u.s. dal difensore e procuratore speciale della parte civile NOME, che non ha chiesto la condanna dell’imputata alle spese del grado;
rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di disapplicazione della recidiva contestata e alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, non Ł consentito in sede di legittimità ed Ł manifestamente infondato;
che, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 3) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’ art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato ‘sub iudice’;
considerato che, il secondo motivo denuncia violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., che sarebbero state richieste nella massima estensione, con applicazione del minimo della pena; Ł manifestamente infondato, atteso che, come evidenziato a pagina 3 della sentenza impugnata, la motivazione del giudice di merito Ł immune da illogicità; considerato il consolidato principio secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non Ł necessario esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, dovendosi ritenere implicitamente superati o disattesi gli altri;
ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
– Relatore –
Ord. n. sez. 1289/2026
CC – 27/01/2026
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME