Diniego delle Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma la Legittimità di una Motivazione Sintetica
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di ricorso, fornendo importanti chiarimenti sui criteri di valutazione per la concessione o il diniego delle attenuanti generiche. La decisione sottolinea che, per negare tali circostanze, il giudice di merito non è tenuto a un’analisi minuziosa di ogni singolo elemento, ma può basare la sua decisione su fattori negativi ritenuti preponderanti.
I Fatti del Processo: Ricorso Contro la Decisione d’Appello
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’imputato contestava la decisione su due fronti principali. In primo luogo, lamentava il mancato riconoscimento del cosiddetto “vincolo della continuazione” tra i reati per cui era stato condannato e altri fatti precedentemente giudicati. In secondo luogo, deduceva un difetto di motivazione riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte di Cassazione e il diniego delle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, giungendo a una declaratoria di inammissibilità.
Il Primo Motivo di Ricorso: Il Mancato Riconoscimento della Continuazione
In merito al primo punto, i giudici di legittimità hanno osservato che le censure presentate dall’imputato erano una mera riproposizione di argomenti già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. La Corte territoriale aveva infatti già fornito argomentazioni logiche e giuridiche corrette per escludere l’esistenza di un’unicità del disegno criminoso, rendendo il motivo di ricorso privo di reale novità e fondamento.
Il Secondo Motivo di Ricorso: La Questione delle Attenuanti Generiche
Il cuore della pronuncia riguarda il secondo motivo, ritenuto manifestamente infondato. L’imputato contestava la mancanza di una motivazione adeguata per il diniego delle attenuanti generiche. La Cassazione, rifacendosi a un suo consolidato orientamento giurisprudenziale, ha chiarito la portata dell’obbligo di motivazione del giudice in questi casi.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha stabilito che, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole emerso dagli atti processuali. È invece sufficiente che la motivazione si concentri sugli elementi negativi ritenuti decisivi o, in alternativa, sull’assenza di elementi positivi rilevanti. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente basato la sua decisione su tre fattori chiave: la condizione di recidivo dell’imputato, la particolare gravità del reato commesso e la totale assenza di collaborazione da parte sua. Questi elementi, da soli, sono stati ritenuti sufficienti a giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti, rendendo superflua l’analisi di altri aspetti.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di merito ampiamente discrezionale. La motivazione del diniego è considerata adeguata se il giudice evidenzia elementi di fatto negativi di spessore, che prevalgono su eventuali aspetti positivi. La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questo pronunciamento consolida l’orientamento secondo cui una motivazione sintetica, ma ancorata a elementi concreti e decisivi, è pienamente legittima nel negare le attenuanti.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi favorevoli all’imputato?
No, secondo la Corte di Cassazione non è necessario. È sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi (come la recidiva o la gravità del reato) o all’assenza di elementi positivi per motivare validamente il diniego.
Cosa succede se un motivo di ricorso in Cassazione si limita a ripetere argomenti già respinti in appello?
Il ricorso viene considerato meramente riproduttivo di censure già esaminate e, di conseguenza, viene dichiarato inammissibile. Non è sufficiente riproporre le stesse questioni senza contestare specificamente la logica giuridica della decisione impugnata.
Quali elementi ha considerato la Corte per giustificare il diniego delle attenuanti generiche nel caso specifico?
La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito che si basava su tre elementi negativi specifici e decisivi: la condizione di recidivo dell’imputato, la gravità del reato e la sua mancata collaborazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30895 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30895 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LICATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione esterna fra i fatti in esame e quelli già giudicati con sentenza del Tribunale di Pisa, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dalla Corte territoriale (si vedano pagine 4 e 5, ove la Corte ha evidenziato le ragioni per cui ha escluso la sussistenza dell’unicità del disegno criminoso);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. in cui si valorizza la condizione di recidivo, la gravità del reato e l’assenza di collaborazione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente